Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1251 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, accerta l’inadempienza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 471 dell’8 novembre 2023, era stato accertato il diritto della ricorrente — docente — a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Il titolo è passato in giudicato l’8.05.2024, come attestato dalla cancelleria del Tribunale emittente il 16.01.2025. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione provvedesse, la creditrice ha convenuto il Ministero dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione debitrice: dagli atti di causa non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Su questa premessa il ricorso è dichiarato fondato e accolto.
Il primo ordine del dispositivo impone al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Il termine è funzionale a stimolare l’ottemperanza spontanea prima dell’attivazione dei poteri sostitutivi.
Il secondo capo riguarda l’inottemperanza ulteriore. Il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, curando l’esecuzione del titolo e il pagamento delle somme ancora dovute.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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