Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso per rinuncia alla decisione (TAR Lazio n. 154 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, prima che la causa sia trattenuta in decisione, dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio provoca la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è pertanto tenuto a pronunciarsi in conformità alla dichiarazione resa. La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità, non l’inammissibilità del ricorso. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese quando il giudicato sull’esclusione si sia formato solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la delibera con cui l’Azienda USL aveva aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio ai pazienti in trattamento dialitico, chiedendo l’annullamento degli atti di gara e il conseguimento dell’aggiudicazione. La ricorrente era stata esclusa dalla procedura con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016.
L’esclusione era stata impugnata con separato ricorso, respinto in primo grado e in appello. Pendente il giudizio, la ricorrente ha depositato memoria con cui, preso atto del rigetto del ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla parte e la qualifica secondo il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione.
Da tale dichiarazione deriva la presa d’atto del giudice. Il Tribunale esclude di poter procedere d’ufficio e di potersi sostituire al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: l’esito consequenziale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il percorso argomentativo si fonda sul richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 6437 del 2023 e alla giurisprudenza ivi menzionata, tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 3482 del 2023, sez. III, n. 1418 del 2023 e sez. II, n. 8886 del 2022. La soluzione processuale recepisce l’orientamento consolidato sulla sorte del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi di compensazione integrale, considerata la definizione del giudizio solo in rito e il fatto che il giudicato sull’esclusione si è formato successivamente all’instaurazione del presente giudizio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto la revocazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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