Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 581 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario, oltre agli importi del titolo, agli interessi e alle spese ulteriori documentate. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore distrattario della parte in un giudizio civile, agisce con ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio della Corte di Appello di Catanzaro che aveva condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore di € 540,00 a titolo di compenso e € 50,25 per spese, oltre accessori di legge.

Il titolo era munito di formula esecutiva e ritualmente notificato. Il ricorrente aveva inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza erano decorsi sei mesi. L’amministrazione intimata non si è costituita. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur risultando notificato ritualmente.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. Il commissario, su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, secondo il richiamato precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il Tribunale estende l’operatività del commissario anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, nel medesimo termine di 60 giorni. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza, e deve quindi trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare, in caso di ulteriore inerzia, un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum di ottemperanza consente in unica battuta la definizione della res contenziosa, prevenendo ulteriore impiego di risorse dell’amministrazione. Nel procedimento di espropriazione forzata, l’art. 95 cod. proc. civ. prevede che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 cod. proc. civ. stabilisce che, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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