Promozione per merito straordinario e sindacato sulla discrezionalità premiale (TAR Sicilia n. 2517 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La promozione per merito straordinario prevista dall’art. 72 d.P.R. n. 335/1982 ha carattere eccezionale, perché deroga al principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi. All’Amministrazione spetta pertanto una discrezionalità ampia nella valutazione dei presupposti, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorrano evidenti lacune nell’iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà fattuale. I requisiti di eccezionalità e specialità del servizio reso e del grave pericolo di vita corso non si identificano con il mero adempimento dei poteri e dei doveri d’ufficio, ancorché svolto con elevata professionalità. Il riconoscimento dell’encomio solenne in luogo della promozione integra una graduazione premiale congrua quando la motivazione dia conto del ruolo concretamente assunto dall’operatore e del contesto organizzativo in cui ha agito.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, aveva partecipato all’operazione che nel 2018 condusse alla cattura di un latitante di rilievo. Il Questore aveva proposto il conferimento della promozione per merito straordinario. Dopo un supplemento istruttorio, il Consiglio per le ricompense esprimeva parere contrario e il Capo della Polizia disponeva il conferimento dell’encomio solenne.

Il ricorrente impugnava il decreto negativo e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di conferimento dell’encomio, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto agli altri operatori coinvolti nella medesima operazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Le ricompense per merito di servizio sono disciplinate dal d.P.R. n. 782/1985 e dal d.P.R. n. 335/1982 e presuppongono comportamenti connotati da eccezionalità e specialità, valutati avuto riguardo alla qualifica rivestita, alle funzioni esercitate e al risultato conseguito. L’art. 72 d.P.R. n. 335/1982, nel testo modificato dal d. lgs. n. 126/2018, richiede eccezionali risultati, prova di eccezionale capacità e possesso delle qualità necessarie per le funzioni superiori, oppure l’aver corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza pubblica.

L’encomio solenne, ai sensi dell’art. 69, comma 2, d.P.R. n. 782/1985 come modificato dal d.P.R. n. 82/2019, richiede invece pregevoli risultati e spiccate qualità professionali. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la promozione per merito straordinario è istituto eccezionale e deroga alla regola concorsuale, con conseguente discrezionalità ampia dell’Amministrazione, sindacabile solo per evidenti lacune logiche, macroscopica illogicità o travisamento del fatto, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 9805 del 2023 e altre pronunce conformi.

Nel merito, il Collegio ritiene le censure infondate. Il parere del Consiglio per le ricompense, reso all’esito di un supplemento istruttorio, evidenzia che l’operazione si era sviluppata con strumenti investigativi abituali e che la struttura di appartenenza era particolarmente attrezzata; l’attività dei proposti non presentava profili di eccezionalità né emergeva l’esposizione a un concreto pericolo di vita. La motivazione viene giudicata adeguata e non manifestamente irragionevole, anche in relazione alla differenziazione dei contributi investigativi e operativi dei singoli dipendenti.

Quanto alla disparità di trattamento, la Corte osserva che la scheda premiale del ricorrente dà conto di un ruolo di rilievo, ma non tale da superare la soglia di eccezionalità richiesta dalla norma. Il Tribunale esclude infine che la risonanza mediatica dell’operazione possa integrare i presupposti del riconoscimento premiale.

Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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