Difetto sopravvenuto di interesse e improcedibilità del ricorso fino alla decisione (TAR Puglia n. 1481 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Essa può pertanto dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto alla doverosa e obbligata presa d’atto della dichiarazione e ad adottare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese ove ricorra una peculiare natura della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, militare divenuto non idoneo al servizio militare incondizionato, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ne disponeva il transito in soprannumero nelle aree funzionali del personale civile, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del D.M. 18.04.2002, individuando quale nuova sede di servizio la Direzione Intendenza della Marina Militare di Roma.
Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo provvedimento che, in riedizione, confermava la medesima sede, chiedendo in via principale la condanna del Ministero a disporre il trasferimento presso altra sede compatibile con il proprio stato di salute e, in subordine, la rinnovazione dell’attività amministrativa. Nel corso del giudizio la parte ha depositato nota dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto atto di assegnazione presso la sede di Taranto in conseguenza del riconoscimento delle c.d. tutele sociali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende le mosse dal principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Su tale base rileva che, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.
Da tale premessa discende, secondo il Tribunale, una conseguenza processuale necessaria: la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Questi non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve quindi adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
A sostegno dell’indirizzo il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, segnatamente Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023 e sentenza n. 7816/2022. La questione non attiene al merito della controversia sul transito e sull’assegnazione della sede, ma alla sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione.
In applicazione di tali coordinate, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate, stante la peculiare natura della controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di oscurare le generalità delle parti in ogni ipotesi di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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