Transito nei ruoli civili Difesa: obbligo di motivazione sulla sede di assegnazione (TAR Puglia n. 1482 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, la determinazione della sede di prima assegnazione non può fondarsi sul solo criterio della copertura delle sedi carenti. L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone una motivazione espressa, univoca e comprensibile ab externo, che dia conto in concreto della necessità di individuare quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. I criteri dell’Annesso 2 alla circolare ministeriale del 25 luglio 2023 vanno letti in chiave sistematica, valorizzando le possibilità di deroga per gravi situazioni personali e per esigenze di elevata protezione sociale. Il transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando la continuità del rapporto di impiego, e resta sindacabile dal giudice amministrativo. La carente motivazione e il difetto di istruttoria comportano l’annullamento del provvedimento in parte qua, con obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, è stato giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato, ma idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Ha quindi chiesto di transitare in tali aree.
Nel corso del relativo procedimento ha impugnato la determinazione con cui la Direzione Generale per il Personale Civile ha respinto la sua domanda relativa alla sede di prima assegnazione, individuandone una diversa e non insistente nella regione di ultimo servizio. Il provvedimento impugnato gli ha confermato l’assegnazione presso lo Stato Maggiore della Marina in Roma, a far data dal 1° luglio 2024. Da qui il ricorso, con domanda di condanna al trasferimento presso una sede compatibile con lo stato di salute o, in subordine, alla rinnovazione dell’attività amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, che denuncia la violazione del giudicato. La censura è infondata: secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, richiamato con Cons. Stato, V, n. 4207/2025 e Cons. Stato, IV, n. 8050/2023, l’annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria lascia all’amministrazione un ampio spazio di riesercizio dell’attività valutativa, non risultando nella specie alcuno sviamento manifesto.
Passando alle doglianze connesse, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 930 cod. ord. mil., l’art. 2 del D.M. 18 aprile 2002 e l’art. 7 della circolare del 25 luglio 2023. L’Annesso 2, dedicato al personale della Marina, pone le esigenze funzionali di Forza Armata come prioritarie, ma contempla deroghe per documentate e gravi situazioni personali e per particolari esigenze di elevata protezione sociale.
Il Collegio ritiene che lo standard motivazionale vada fissato interpretando i criteri dell’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto all’intera circolare e agli Annessi riferibili alle altre Forze Armate, per evitare ingiustificate disparità di trattamento. La lettura sistematica impone di valorizzare le possibilità di deroga e di intendere l’esigenza di ripianare le carenze organiche solo come copertura di posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare le sedi di ultimo servizio o prossime.
Il Tribunale richiama TAR Lazio n. 9606/2025, che ha censurato la motivazione non pertinente del Ministero, e TAR Lazio n. 176/2025, che ha ribadito come il transito non sia assimilabile a una nuova assunzione. La nota ministeriale del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, integra la circolare e conferma tale linea ermeneutica.
Gli atti impugnati risultano pertanto inidoneamente motivati in ordine alla determinazione della sede di prima assegnazione, non dando conto della effettiva necessità di quella sede né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere secondo le prescrizioni conformative. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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