Transito nei ruoli civili della Difesa e obbligo di motivazione sulla sede (TAR Puglia n. 1480 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del personale militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa non è assimilabile a una nuova assunzione e postula la continuità del rapporto di impiego. La determinazione della sede di prima assegnazione, pur ispirata alla prevalenza delle esigenze funzionali delle Forze Armate, deve essere sorretta da motivazione espressa, univoca e comprensibile ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dia conto dell’effettiva necessità di quella specifica sede e dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. I criteri di deroga dell’Annesso 2 al D.M. 18 aprile 2002 e alla circolare ministeriale vanno letti sistematicamente, valorizzando le esigenze di elevata protezione sociale e le situazioni personali e sanitarie documentate. Il difetto di istruttoria e di motivazione rende annullabile in parte qua il provvedimento, con obbligo di riedizione del potere.
Il Fatto
La ricorrente, arruolata nella Marina Militare, è stata giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e idonea all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della Difesa, dove chiedeva di transitare. Nel procedimento di transito la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva l’istanza relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, fuori dalla regione di ultimo servizio.
Il provvedimento impugnato era stato adottato su espresso ordine del TAR Lecce, che con sentenza n. -OMISSIS- del 09.07.2024 aveva annullato il precedente atto di identico contenuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’annullamento del nuovo provvedimento e per la condanna dell’amministrazione al trasferimento presso una sede compatibile, dolendosi in particolare del difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente la censura di nullità per elusione del giudicato e la ritiene infondata. Richiamando il costante indirizzo (Cons. Stato sez. V n. 4207 del 2025; Cons. Stato n. 1402 del 2016; Cons. Stato n. 8050 del 2023), rileva che l’annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria lascia all’amministrazione un ampio spazio di riesercizio dell’attività valutativa, non risultando nella specie alcuno sviamento manifesto.
Passando alle censure di merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina applicabile: l’art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, il D.M. 18 aprile 2002, la circolare ministeriale del 25 luglio 2023 e l’Annesso 2 per il personale della Marina. Quest’ultimo, pur facendo prevalere le esigenze funzionali di Forza Armata, prevede deroghe per le gravi situazioni personali e per le esigenze di elevata protezione sociale.
Il Collegio ritiene che lo standard motivazionale vada fissato interpretando l’Annesso 2 in modo sistematico, in rapporto agli altri Annessi riferiti all’Esercito, all’Aeronautica e ai Carabinieri, per evitare ingiustificate disparità di trattamento. La necessità di coprire le carenze organiche va quindi intesa nel senso di dover coprire posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o quelle prossime.
Su questa linea si colloca anche la nota M_D MSTAT del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato n. 7550 del 2024; TAR Puglia n. 1292 del 2022), che distingue il regime del personale con profilo tecnico e amministrativo. Il Tribunale richiama inoltre il precedente del TAR Lazio n. 9606 del 2025, per il quale la motivazione che assume come esclusivo criterio la copertura delle sedi più sguarnite pretermettendo le esigenze del privato è illegittima.
Da qui la conclusione: il provvedimento è inidoneamente motivato in ordine alla sede di prima assegnazione, perché non dà conto della necessità concreta di quella sede né dell’assenza di opzioni meno penalizzanti, anche in considerazione delle problematiche sanitarie ed economiche rappresentate. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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