SCIA: rigetto cautelare per difetto di irreparabilità e inevitabilità del pregiudizio (TAR Lombardia n. 520 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare avverso il provvedimento che dichiara l’inefficacia di una SCIA ex art. 22 d.P.R. n. 380/2001 deve essere respinta quando il pregiudizio prospettato difetti del requisito della irreparabilità, essendo integralmente ristorabile per equivalente, e del carattere della inevitabilità, qualora le modifiche che il ricorrente intende apportare al progetto originariamente assentito possano essere oggetto di richiesta di permesso di costruire in variante.
La misura cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm. presuppone la sussistenza di un danno grave e irreparabile, derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, nonché l’urgenza di provvedere prima della definizione del giudizio di merito. Tale valutazione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice amministrativo, il quale deve accertare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione edilizia convenzionata, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in variante al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, per apportare alcune modifiche al progetto originariamente assentito. Il Comune, con proprio provvedimento, dichiarava l’inefficacia della SCIA e vietava la prosecuzione dell’attività edilizia, ritenendo che le modifiche progettuali non potessero essere realizzate mediante il procedimento semplificato della SCIA, ma richiedessero un permesso di costruire in variante.
La società impugnava il provvedimento, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e proponeva istanza cautelare incidentale, lamentando il pregiudizio derivante dal blocco dei lavori e dalla conseguente perdita economica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, pronunciandosi sull’istanza cautelare, ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora, sul duplice presupposto della mancanza di irreparabilità e di inevitabilità del danno.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il pregiudizio prospettato dalla società ricorrente è integralmente ristorabile per equivalente. Il danno derivante dall’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, di natura patrimoniale, potrebbe essere integralmente risarcito per equivalente, non configurandosi pertanto come danno irreparabile.
In secondo luogo, il giudice ha sottolineato che le modifiche che la società intende apportare al progetto originariamente assentito ben potrebbero essere oggetto di richiesta di permesso di costruire in variante, invece di essere realizzate mediante la SCIA. Tale possibilità, percorribile in ogni caso, esclude il carattere della inevitabilità del pregiudizio, rendendo la sospensione non necessaria.
Per tali ragioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese processuali della fase cautelare. La decisione si fonda sull’accertamento dell’insussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, senza che venga svolta alcuna valutazione in ordine al fumus boni iuris, la cui analisi è assorbita dalla carenza del periculum.
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Nota della Redazione
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