Servitù di uso pubblico su strada vicinale e accesso al mare (TAR Sicilia n. 1300 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di uso pubblico su strada privata si costituisce anche in assenza di un titolo formale, quando il passaggio sia esercitato da una collettività indeterminata di persone per un periodo ultraventennale, in funzione del collegamento con la via pubblica e del soddisfacimento di un interesse generale. Il diritto di uso pubblico integra un diritto demaniale su bene altrui ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. civ. e legittima il Comune all’esercizio dell’autotutela possessoria di diritto pubblico. La qualificazione del potere amministrativo discende dalla sua natura effettiva: le ordinanze di rimozione dei cancelli che ostacolano l’accesso alla spiaggia rientrano nella competenza del dirigente di settore ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000. Le questioni edilizie sul titolo richiesto recedono dinanzi al potere di autotutela esecutiva legittimamente esercitato.
Il Fatto
Il Condominio ricorrente, composto da unità immobiliari site in un complesso edificato negli anni ’70 e proteso sino alla battigia, comunicava al Comune l’intenzione di installare due cancelli pedonali sui varchi di accesso alle aree comuni private, per regolamentare il transito. Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica e presentata la comunicazione di inizio lavori, il Comune diffidava l’amministratore alla eliminazione dei cancelli, qualificando le strade occluse come strada vicinale aperta al pubblico e richiamando l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.
Il Condominio impugnava la diffida e la nota sindacale richiamata. Seguiva una nuova ordinanza dirigenziale, rivolta anche ai singoli condomini quali obbligati in solido, anch’essa impugnata con distinto ricorso. Il Tribunale riuniva i giudizi e respingeva entrambe le domande, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica i provvedimenti in base alla loro effettiva natura, non alla motivazione formale. Pur contenendo rilievi edilizi sulla mancanza della C.I.L.A., le ordinanze rispondono all’esigenza di rimuovere gli ostacoli al libero transito della collettività verso il mare e costituiscono esercizio di autotutela possessoria di diritto pubblico in applicazione degli artt. 823, 824 e 825 cod. civ. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 1055 del 2016 e Sez. III, n. 5877 del 2014.
Prioritario diviene l’esame dei motivi sull’inesistenza della servitù di uso pubblico, questione pregiudiziale che il giudice amministrativo conosce senza efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 8 c.p.a. Il Collegio richiama la Cass. civ. Sez. II, ord. n. 28869 del 2021: il diritto di uso pubblico è un peso su bene immobile a beneficio di una collettività uti cives, che non incide sulla titolarità della proprietà ma ne limita le facoltà in vista dell’interesse generale.
I requisiti costitutivi sono tre: passaggio esercitato da una moltitudine indistinta, idoneità della strada a soddisfare esigenze generali, titolo valido. Su quest’ultimo punto il Tribunale aderisce all’orientamento maggioritario, che ammette quale titolo anche l’uso da tempo immemorabile o ultraventennale, dissentendo dall’indirizzo minoritario che esige un atto formale (Cons. Stato, Sez. V, n. 4791 del 2017; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, n. 3657 del 2023). Richiama in senso conforme Cass. Sez. Un. n. 20138 del 2011 e Cons. Stato, Sez. V, n. 11068 del 2022.
Nel caso concreto il diritto di uso pubblico grava su bene privato che collega la pubblica via alla spiaggia, esercitato da platea indeterminata per periodo ultraventennale, in funzione dell’accesso ad aree del demanio marittimo, il cui uso deve essere sempre consentito ex art. 1161 cod. nav. L’esistenza di accessi alternativi non fa venir meno il diritto al ripristino del libero transito. Ne deriva il rigetto dei motivi sull’assenza del presupposto e sull’incompetenza del Sindaco, essendo i provvedimenti adottati da un dirigente. Le censure edilizie recedono dinanzi al potere di autotutela esecutiva; l’ordine è legittimamente rivolto al Condominio, con i singoli condomini notificati quali obbligati in solido.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 824 c.c. – Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
- Art. 825 c.c. – Diritti demaniali su beni altrui