Titoli edilizi e ordinanza di ripristino: legittima solo previa autotutela (Cons. Stato n. 4561 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non può adottare un’ordinanza di ripristino che sanzioni un intervento edilizio quando questo risulti coperto da un titolo abilitativo formatosi, sia esso un’asseverazione o una concessione edilizia espressa. Prima di esercitare il potere sanzionatorio, la p.a. deve rimuovere in via di autotutela i titoli pregressi, previa verifica dei relativi presupposti. Il silenzio-assenso, la dia e la scia si perfezionano in presenza dei requisiti formali, anche a prescindere dalla conformità sostanziale dell’attività, restando in tal caso esperibili i rimedi di cui all’art. 20, comma 3, l. n. 241/1990. La via sanzionatoria non può essere utilizzata come scorciatoia per contestare l’ampiezza applicativa di un titolo edilizio. Il giudizio di conformità dell’opera ai titoli assentiti impone alla p.a. una preliminare e corretta qualificazione dell’abuso.

Il Fatto

Un comune impugnava la sentenza del T.R.G.A. – sezione autonoma di Bolzano con cui era stato accolto il ricorso di alcuni privati avverso l’ordinanza sindacale che ingiungeva di ripristinare l’originario stato dei luoghi, con demolizione di un camino e di un tubo di ventilazione realizzati su un immobile. Il provvedimento qualificava l’intervento come demolizione eseguita senza titolo abilitativo.

I ricorrenti in primo grado deducevano il travisamento dei fatti, perché le opere risultavano coperte da un’asseverazione e da una successiva concessione edilizia. Il giudice amministrativo accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente il presupposto dell’assenza di titolo. Il comune appellava, contestando la ricostruzione dei fatti e la qualificazione dell’asseverazione come mero atto privato di comunicazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione del primo giudice. L’opera contestata risulta assistita da un titolo formatosi sulla base della documentazione richiamata dal Tar, e precisamente l’asseverazione del 20.3.2019, resa ai sensi dell’art. 98 della L.P. n. 13/1997, e la concessione edilizia n. 264 del 3.9.2019, il cui stato di fatto parte dallo stato finale della precedente asseverazione. L’asseverazione, quindi, rientra a pieno titolo nell’ambito di quanto autorizzato.

La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui si tratterebbe di un atto privato di mera comunicazione. L’acquisizione attraverso le forme giuridiche richiamate e il rilascio di un titolo basato sulle medesime risultanze comportano che i relativi elementi facciano ormai parte di quanto assentito. Rispetto a tali atti l’amministrazione può intervenire unicamente attraverso i rimedi dell’autotutela, non potendo sanzionare un intervento conforme ai titoli formatisi.

In linea generale, il Collegio ribadisce che, ove ne sussistano i requisiti formali di formazione, il silenzio-assenso in materia edilizia, così come le analoghe forme di dia e scia, può perfezionarsi anche quando l’attività non sia conforme alle norme. Ritenere necessaria la piena conformità sostanziale svuoterebbe l’istituto e renderebbe pleonastica la previsione dell’art. 20, comma 3, l. n. 241/1990, che ammette l’esercizio dei poteri di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato sez. IV, 26/04/2024, n. 3813). A maggior ragione ciò vale per le concessioni edilizie espresse.

L’ordinanza di ripristino e le attività prodromiche non possono quindi ex sé invalidare o rendere inefficaci le risultanze dei titoli pregressi: occorre che l’amministrazione incardini la previa attività di rimozione, previa verifica dei peculiari presupposti. La consistenza dell’opera imponeva inoltre una preliminare verifica sulla corretta qualificazione dell’abuso e sulla conseguente sanzione in astratto applicabile. Gli elementi edilizi emersi in istruttoria avrebbero imposto un supplemento istruttorio in contraddittorio. La via sanzionatoria appare pertanto illegittima, e l’appello è respinto con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *