Revoca del porto di fucile legittima per conflittualità di vicinato (TAR Liguria n. 236 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conflittualità nei rapporti di vicinato, accompagnata da una difficoltà di autocontrollo che incida sul giudizio di affidabilità del soggetto, costituisce presupposto legittimo del divieto prefettizio di detenere armi ai sensi dell’art. 39 del TULPS. Il provvedimento ha natura cautelativa e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede l’accertamento in concreto della responsabilità penale nel dissidio: è sufficiente la perdurante tensione tra i vicini. L’archiviazione della querela per minacce, intervenuta dopo l’adozione dell’atto, non ne travolge la legittimità. Tra il divieto prefettizio e la revoca del porto d’armi disposta dal Questore sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità: la revoca è atto vincolato, non essendo ammissibile che taluno detenga armi che non può neppure portare.

Il Fatto

Un soggetto impugna davanti al TAR Liguria due provvedimenti: il decreto del Prefetto recante divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e il successivo decreto del Questore di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia. All’origine vi è un diverbio con un vicino di appartamento, originato dalle immissioni sonore prodotte dallo strumento suonato dal ricorrente, sfociato in querele incrociate, per minacce e per calunnia.

Dopo il ritiro cautelativo delle armi da parte dei Carabinieri, il Prefetto adotta il divieto; il Questore, di conseguenza, revoca il porto d’armi. Il ricorrente articola cinque motivi: i primi due contro il provvedimento prefettizio, il terzo per invalidità derivata del decreto questorile, il quarto e il quinto per invalidità propria di quest’ultimo. Nelle more, la querela per minacce viene archiviata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta che la sola querela del terzo per minacce possa fondare il divieto e si assume che la Prefettura avrebbe dovuto accertare la responsabilità altrui nel dissidio. Il motivo è infondato. Il provvedimento indica espressamente la sussistenza di una conflittualità fisica o verbale nei rapporti di vicinato, da cui emerge una difficoltà di autocontrollo atta a minare il giudizio di affidabilità.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la conflittualità di vicinato è legittimo presupposto del provvedimento ex art. 39 del TULPS (T.A.R. Liguria n. 459 del 2018; T.A.R. Campania-Napoli n. 501 del 2024; T.A.R. Piemonte n. 724 del 2012). Nel caso concreto l’assenza di serenità non discende dalle sole querele reciproche: è lo stesso ricorrente ad averla confermata nelle osservazioni procedimentali, ove qualifica le dichiarazioni del vicino come inveritiere e strumentali, così dimostrando un dissidio specifico di gravità non trascurabile.

Il dato della coabitazione nel medesimo condominio rende il conflitto più insidioso, perché i due sono destinati a incontrarsi negli spazi comuni. La perdurante conflittualità non viene meno per l’archiviazione del procedimento penale, persistendo un risentimento che giustifica l’atto, il quale ha natura cautelativa e preventiva e non sanzionatoria (T.A.R. Campania-Napoli n. 5550 del 2023). Il secondo motivo, relativo all’inadeguatezza della motivazione, è respinto per le medesime ragioni.

Quanto al terzo motivo, l’invalidità derivata del decreto questorile cade con l’infondatezza delle censure contro l’atto presupposto. Il quarto e il quinto motivo sono esaminati congiuntamente e respinti: è jus receptum che tra divieto prefettizio e revoca del porto d’armi sussista un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria (T.A.R. Sicilia-Catania n. 1831 del 2022; T.A.R. Lombardia n. 792 del 2022; T.A.R. Veneto n. 1181 del 2019; T.A.R. Piemonte n. 649 del 2018; T.A.R. Umbria n. 657 del 2017).

Una volta adottato il divieto ai sensi dell’art. 39 del TULPS, la revoca del porto d’armi è conseguenza vincolata: non è ammissibile che un soggetto continui a portare, ed eventualmente utilizzare, armi che per esplicito provvedimento prefettizio non può neppure detenere (T.A.R. Veneto n. 247 del 2019). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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