Permesso di soggiorno ITC, sospensione cautelare in vista della scadenza (TAR Lombardia n. 816 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare proposta ex art. 55 cod. proc. amm. avverso il provvedimento di rigetto di un’istanza concernente il permesso di soggiorno può essere accolta laddove l’esecuzione del provvedimento impugnato possa cagionare un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile al ricorrente. Tale pericolo è integrato dall’inserimento lavorativo del richiedente e dall’imminente scadenza del titolo di soggiorno in suo possesso; elementi che rendono urgente una tutela provvisoria, ferma restando la possibilità, nelle more, di richiedere il rinnovo del permesso ai sensi dell’art. 27-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno ITC in scadenza il 18.07.2026, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto la sua istanza, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A sostegno della domanda cautelare, la parte sottolineava il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del diniego, evidenziando il proprio inserimento lavorativo sul territorio e la prossima scadenza del titolo di soggiorno posseduto, circostanze che avrebbero reso urgente una pronuncia provvisoria. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Lombardia ha valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, soffermandosi sul requisito del periculum in mora. Il collegio ha ritenuto che l’esecuzione del provvedimento di rigetto, in un contesto caratterizzato dall’inserimento lavorativo del ricorrente e dall’imminente scadenza del permesso di soggiorno, determinerebbe una situazione di pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare l’accoglimento dell’istanza di sospensione.

La decisione non ha richiesto una delibazione nel merito della fondatezza del ricorso, essendosi concentrata esclusivamente sulla verifica dell’urgenza e sulla tutela provvisoria degli interessi del richiedente. In tale ottica, il Tribunale ha riconosciuto che la sola prospettiva dell’imminente scadenza del titolo, unita alla stabilità lavorativa dimostrata, rendeva concreto il rischio di un danno non altrimenti rimediabile nelle more del giudizio di merito.

Nel disporre la sospensione, il giudice ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito, lasciando comunque salva la possibilità per il ricorrente di attivarsi, nel periodo intermedio, per il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dell’art. 27-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998. La circostanza che il titolo posseduto rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione ha contribuito a delineare il quadro cautelare, rendendo evidente l’interesse strumentale alla sospensione.

Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura della pronuncia e la complessità delle questioni affrontate, disponendo l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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