Sospensione cautelare dal servizio e soccombenza virtuale nel giudizio amministrativo (TAR Toscana n. 1874 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dall’impiego prevista dall’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992 non ha natura sanzionatoria né disciplinare, ma esclusivamente cautelare. Essa presuppone la simultanea pendenza di un procedimento penale per reati di particolare gravità e il pericolo di pregiudizio per il buon andamento e per il prestigio dell’Amministrazione, non richiedendo il definitivo accertamento della responsabilità. Il rinvio a giudizio costituisce presupposto idoneo, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato e dia conto del bilanciamento degli interessi. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando le censure risultino infondate nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha disposto nei suoi confronti la sospensione facoltativa precauzionale dall’impiego, a seguito del rinvio a giudizio per il reato di tortura commesso in concorso con altri colleghi.

Il ricorrente lamentava l’insufficiente motivazione del provvedimento, che a suo dire si fondava esclusivamente sulla sentenza emessa nei confronti di altri colleghi in rito abbreviato, considerando accertata la sua partecipazione ai fatti nonostante la pendenza del processo penale. Contestava inoltre la tardività della misura e la sua funzione sostanzialmente sanzionatoria, essendo venute meno le esigenze cautelari. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Ha quindi esaminato la questione delle spese, riconoscendo che l’Amministrazione aveva insistito per la condanna e ha applicato il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la fondatezza delle censure come se il merito fosse stato deciso.

Entrando nel merito, la Corte ha precisato che la sospensione ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992 non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma esclusivamente cautelare. La misura presuppone la pendenza del procedimento penale per reati di particolare gravità e il pericolo di pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell’Amministrazione, senza richiedere l’accertamento definitivo della responsabilità, che potrà ottenersi solo all’esito del processo penale.

Il Collegio ha poi rilevato che la sospensione è stata disposta tempestivamente, quando l’Amministrazione ha acquisito elementi idonei a dimostrare, con sufficiente grado di probabilità, il coinvolgimento del ricorrente. Il riferimento alla sentenza di condanna nei confronti degli altri colleghi non costituisce l’unica ragione del provvedimento, ma solo un indizio ulteriore dell’attendibilità delle identiche imputazioni. Lo stesso provvedimento ha evidenziato la gravità dei fatti, il ruolo istituzionale dell’appartenente al Corpo e la necessità di assicurare il corretto svolgimento del servizio di custodia.

Da ciò consegue che il provvedimento è adeguatamente motivato e frutto del bilanciamento degli interessi pubblici e privati. Le censure sono pertanto infondate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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