Decadenza disciplinare polizia penitenziaria decorre dalla conoscenza legale della sentenza irrevocabile (TAR Toscana n. 1875 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992 per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria decorre dalla conoscenza legale e certa della sentenza penale irrevocabile, non dalla pubblicazione della pronuncia né dalla mera notizia della decisione ancora impugnabile. La locuzione “procedimento penale comunque definito” va intesa come definitivamente concluso con il passaggio in giudicato. Sull’Amministrazione non grava un obbligo di attivarsi d’ufficio presso le cancellerie per sollecitare la comunicazione dell’irrevocabilità. In presenza di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, il fatto-reato non risulta sconfessato e legittima la sanzione disciplinare conservativa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è stato sospeso dal servizio per sei mesi con decreto del Capo del D.A.P. del 3 novembre 2021, previa deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del 13 ottobre 2021. Gli si addebita di avere falsificato certificati medici per giustificare assenze retribuite, di avere indotto il medico curante a rilasciare certificati retroattivi e di essersi assentato avvalendosi di tale documentazione.

I fatti erano stati accertati con sentenza penale di condanna di primo grado, poi riformata in appello con pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Il ricorrente impugna la sanzione deducendo l’inutile decorso del termine decadenziale e l’insussistenza di un accertamento pieno dei fatti in sede penale. L’istanza cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le censure. Sulla prima, il Tribunale ricostruisce il dies a quo del termine disciplinare richiamando l’orientamento secondo cui esso coincide con la conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile, attestata dagli uffici giudiziari (T.A.R. Veneto n. 1426 del 2025; T.A.R. Lazio n. 1808 del 2023; Cons. Stato n. 4456 del 2013). La lettura letterale della norma conforta l’esegesi: il procedimento penale è “definito” solo con il passaggio in giudicato, non con una pronuncia ancora impugnabile (T.A.R. Toscana n. 723 del 2024).

Il Collegio valorizza altresì la disciplina parallela di cui all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981, che àncora i termini alla conoscenza qualificata derivante dall’acquisizione della copia conforme o dalla notificazione ad opera dell’interessato. Diversamente opinando, si esporrebbe l’Amministrazione alla decadenza senza che essa abbia contezza degli elementi fattuali emersi in sede penale (Cons. Stato n. 128 del 2024).

Il percorso argomentativo si salda con la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 186 del 2004 ha ritenuto irragionevole e contraria al buon andamento far decorrere il termine dalla conclusione del giudizio penale anziché dalla comunicazione della sentenza all’Amministrazione; la Corte cost. n. 51 del 2014 ha esteso tali argomenti al citato art. 7, comma 6, d.lgs. n. 449/1992. L’Adunanza plenaria n. 14 del 2022, in materia militare, ha precisato che la conoscenza della sentenza deve essere integrale e legalmente certa, non essendo sufficiente il dispositivo.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che l’Amministrazione aveva appreso della sentenza d’appello dal 10 luglio 2018, ma la pronuncia non era ancora irrevocabile; nessun obbligo di sollecitazione gravava sul datore di lavoro. La nota del 10 settembre 2020 inviata dal ricorrente non attestava esplicitamente il passaggio in giudicato né provava l’allegazione dell’attestazione di irrevocabilità. La data di conoscenza legale va pertanto fissata all’annotazione della Cancelleria del 1° marzo 2021, con conseguente tempestività dell’azione disciplinare.

Quanto alla seconda censura, il Collegio rileva che i fatti sono dettagliatamente descritti nella sentenza di condanna e nella relazione del Consiglio centrale di disciplina; in appello è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione, con conferma delle modalità dei fatti. La scelta della sospensione in luogo della destituzione dimostra che si è tenuto conto delle circostanze favorevoli. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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