Lavoro stagionale, durata nove mesi e conversione senza quota (TAR Puglia n. 1430 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi in un periodo di dodici, in relazione a uno o più contratti stagionali, e il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza al termine del periodo, salvo che sia titolare di permesso rilasciato per motivi diversi. Il superamento della durata del visto di ingresso di tipo D rende legittimo il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso stagionale, anche quando la definizione del procedimento sia avvenuta oltre la scadenza del visto. La conversione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, presuppone la disponibilità di una quota del decreto flussi. Il rigetto è atto strutturalmente vincolato e l’omesso preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non ne determina l’illegittimità per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia il 10 ottobre 2023 con visto di ingresso di tipo D per lavoro stagionale valido 150 giorni, a seguito di nulla osta. Il datore di lavoro ha chiesto alla Prefettura l’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, avvenuta il 9 aprile 2024, con durata del rapporto fissata in cinque mesi e scadenza al 9 settembre 2024. Il lavoratore ha inoltrato il kit per il permesso di soggiorno stagionale, ottenendo appuntamento al 6 settembre 2024, e ha poi presentato istanza di conversione in lavoro subordinato.
Con decreto del 26 settembre 2024, notificato il 15 ottobre 2024, il Questore di Lecce ha respinto la richiesta e ha preannunciato l’espulsione ex art. 13 T.U.I. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo violazione dell’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, omesso preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, disparità di trattamento e carenza di motivazione e istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado; il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello cautelare, ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Il percorso argomentativo muove dalla lettura combinata dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998: la durata del permesso stagionale non può superare nove mesi in un periodo di dodici, a prescindere dal numero dei contratti stipulati, e al termine del periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo titolarità di un permesso per motivi diversi.
Nel caso concreto, al momento dell’adozione del provvedimento il ricorrente aveva già soggiornato in Italia oltre la durata del visto di ingresso. L’Amministrazione, ravvisata l’impossibilità di rilasciare altro permesso per difetto dei presupposti normativi, ha legittimamente respinto l’istanza. Il Tribunale ritiene irrilevanti le doglianze sulla tempestività delle formalità espletate e sul ritardo nella definizione del procedimento: il superamento della durata massima di permanenza è idoneo a giustificare il rigetto, sia sul piano normativo — per la temporaneità del titolo stagionale — sia sul piano sostanziale, poiché il nulla osta risponde a un’esigenza occupazionale circoscritta e comporta fisiologici ingressi e rimpatri. Sul punto il Collegio richiama TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 407 del 2024, TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 599 del 2024, TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, n. 12321 del 2021 e TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 2004 del 2024.
Quanto all’istanza di conversione, il Tribunale osserva che essa costituisce mera verifica della sussistenza di una quota e che non risulta alcuna richiesta del datore di lavoro alla Prefettura per la quota del decreto flussi 2024. Il contratto di soggiorno ha consentito soltanto di proseguire l’attività oltre la scadenza del visto, fino al limite dei nove mesi, senza abilitare al rilascio di altro titolo. Le ragioni dell’Amministrazione risultano quindi complete ed esaustive.
Le censure procedimentali sono disattese: il provvedimento integra un atto strutturalmente vincolato, sia per il superamento del periodo massimo di permanenza sia per l’insussistenza della quota, con la conseguenza che l’omesso preavviso di diniego non ne travolge la validità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio revoca il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e ammette il ricorrente al beneficio, liquidando il compenso del difensore in favore dell’Erario.
Nota della Redazione
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