Sospensione condizionale per stalking subordinata ai percorsi di recupero ex art. 165, comma 5 (Cass. pen. n. 31417/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 165, quinto comma, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge n. 69 del 2019 e modificato dalla legge n. 168 del 2023, prevede che, nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis cod. pen., la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni specializzati. La previsione ha carattere cogente: riconosciuto il beneficio per uno dei reati del catalogo, il giudice non può omettere la condizione. La disposizione si applica anche ai reati abituali iniziati anteriormente alla novella ma protrattisi, senza significative cesure temporali, in epoca successiva, in ragione dell’unitarietà strutturale della fattispecie. Il provvedimento che subordina il beneficio ha natura complessa e richiede valutazioni proprie del giudice della cognizione, non surrogabili in sede di legittimità né demandabili alla fase esecutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Cremona dichiarava l’imputato colpevole del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. per aver, con condotte reiterate, minacciato e molestato la sorella, abitante al piano terra della medesima villa bifamiliare, cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio minore. Le condotte contestate comprendevano abituali insulti, minacce, intralci all’utilizzo degli spazi comuni e del posto auto, deposito di rifiuti, percolamento d’acqua, danneggiamento della zanzariera, pallonate e collocazione di feci del cane sulla porta d’ingresso. Il Tribunale condannava l’imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale e la non menzione, e lo condannava al risarcimento dei danni con provvisionale di 6.000 euro.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione, deducendo inosservanza dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. per non aver il Tribunale subordinato il beneficio alla partecipazione ai percorsi di recupero. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. La censura non sollecita una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, ma denuncia una violazione di legge consistita nell’omessa applicazione di una condizione legalmente necessaria. Il riferimento all’art. 165, comma 3, cod. pen. contenuto nel ricorso è errore materiale, poiché l’intero sviluppo argomentativo richiama il quinto comma e la sua applicazione ai delitti di atti persecutori.
L’art. 165, quinto comma, cod. pen. prevede che, nei casi di condanna per i delitti ivi elencati, la sospensione condizionale sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La previsione ha carattere cogente. Nel caso in esame il Tribunale ha concesso il beneficio senza subordinarlo agli obblighi previsti. La disposizione è applicabile ratione temporis, essendo le condotte contestate come commesse dal giugno 2023 e ancora in corso. La giurisprudenza ha già precisato che la previsione, pur avendo natura sostanziale, si applica anche ai reati abituali iniziati anteriormente ma protrattisi senza significative cesure temporali, in ragione dell’unitarietà strutturale della fattispecie.
L’omissione non può essere emendata direttamente dalla Corte con annullamento senza rinvio. Il provvedimento che subordina la sospensione ai percorsi ha natura complessa e richiede valutazioni proprie del giudice della cognizione: l’accertamento della libera, consapevole ed effettiva volontà dell’imputato; l’individuazione dell’ente specializzato in relazione allo specifico reato e alle caratteristiche del caso; la definizione della cadenza, almeno bisettimanale; la previsione del superamento con esito favorevole; la fissazione del termine di inizio dall’irrevocabilità; l’indicazione della durata massima. Tali valutazioni non sono surrogabili in legittimità e non possono essere demandate alla fase esecutiva, spettando all’Ufficio di esecuzione penale esterna solo la verifica dell’effettiva partecipazione. La sentenza è pertanto annullata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona in diversa persona fisica.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 609-octies c.p. – Violenza sessuale di gruppo
- Art. 609-quater c.p. – Atti sessuali con minorenne
- Art. 609-quinquies c.p. – Corruzione di minorenne
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori