Sospensione ENAC superata dalla revoca: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 739 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’annullamento di un provvedimento amministrativo che ha ormai esaurito i propri effetti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché l’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico non rechi al ricorrente alcun vantaggio concreto. La sospensione di un’autorizzazione amministrativa, giuridicamente superata da una successiva e più afflittiva revoca non impugnata, non è più idonea a produrre utilità per il ricorrente. La revoca costituisce provvedimento ulteriore ed eventuale, connesso agli esiti delle verifiche svolte nel periodo di sospensione, e non effetto automatico della scadenza della sospensione stessa. Il Collegio rileva la sopravvenuta improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente svolge operazioni commerciali specializzate ad alto rischio nel settore elicotteristico ed era titolare di un’autorizzazione sottoposta a vigilanza da ENAC. Con provvedimento del 09.12.2019, ENAC aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione per operazioni specializzate ad alto rischio a seguito di un evento occorso il 14.08.2019 in occasione di operazioni di volo.
La società ha impugnato la sospensione, censurando il conflitto di interessi del responsabile del procedimento, l’erronea conduzione dell’istruttoria da parte di ENAC in luogo di ANSV, l’insussistenza del presupposto contestato, il difetto di motivazione, la sproporzione della misura e l’incompetenza tecnica del funzionario. La Sezione ha respinto le istanze cautelari con due ordinanze. Nel corso del giudizio è emerso che l’autorizzazione, dopo la sospensione, era stata infine revocata.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla sorte del ricorso avverso la sospensione quando, nelle more, sopraggiunga la revoca dell’autorizzazione. Dalle allegazioni della memoria finale è emerso che l’autorizzazione è stata revocata per mancato annullamento della sospensione. Nel corso dell’udienza pubblica le parti hanno concordemente verbalizzato che la revoca è stata adottata subito dopo la fine della sospensione (aprile 2022) e che non è mai stata impugnata.
Il Collegio, richiamato l’art. 73, comma 1, primo periodo, cod. proc. amm., rileva che il provvedimento di sospensione impugnato ha ormai esaurito i suoi effetti ed è stato giuridicamente superato dalla definitiva e più afflittiva revoca dell’autorizzazione. Ne consegue l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
La difesa della ricorrente sosteneva che la revoca sarebbe un effetto automatico, cronologicamente discendente dalla conclusione del periodo di sospensione. Il Collegio respinge tale lettura: si tratta di provvedimento ulteriore ed eventuale, connesso agli esiti delle verifiche svolte nel periodo di sospensione sull’adeguamento alla normativa regolatoria. Solo esiti negativi conducono alla caducazione del titolo autorizzativo.
L’eliminazione del provvedimento di sospensione dal mondo giuridico non produrrebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente, in assenza di impugnazione della successiva revoca e di manifestazione di interesse ai fini risarcitori. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese della fase di merito sono compensate in ragione della carenza di attività difensiva di ENAC, ferme restando le statuizioni sulle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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