Spese di lite liquidate secondo parametri del D.M. 55/2014 senza importi simbolici (Cons. Stato n. 3405 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese di lite deve assumere a riferimento i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9, comma 1, della legge n. 27 del 2012, sicché i valori e le soglie del D.M. citato costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura standard del compenso, non un vincolo inderogabile ai minimi. Il giudice può quindi scostarsi dai valori tabellari, ma solo in presenza di uno scostamento apprezzabile dai valori medi è tenuto a indicare i criteri seguiti. Il limite inferiore è segnato dall’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude liquidazioni praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. La condanna alle spese non ha portata assoluta e resta derogabile in presenza di soccombenza reciproca, questione di assoluta novità, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in primo grado per l’esecuzione del giudicato con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittima la reiterazione di contratti a termine e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un’indennità pari a cinque mensilità. Il TAR Lazio, accogliendo la domanda, condannava l’amministrazione alle spese liquidandole in euro 500,00, somma inferiore ai minimi tariffari.
Il difensore, dichiaratosi antistatario, appellava censurando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, cod. civ. e la falsa applicazione del D.M. n. 55/2014, chiedendo la rifusione delle spese del primo grado nella misura di euro 4.427,00.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricorda la propria giurisprudenza, richiamando Cons. St., sez. VII, n. 9635/2025 e n. 2353/2026: nel processo amministrativo il giudice è tenuto a regolare le spese secondo i parametri generali del D.M. n. 55 del 2014, senza incidere sul distinto rapporto tra avvocato e cliente. Il riferimento è all’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, che impone di valutare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, importanza e difficoltà dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
Il Collegio chiarisce però la natura di quei parametri. L’abrogazione delle tariffe a opera dell’art. 9, comma 1, della legge n. 27 del 2012 ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari già previsto dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942. Le soglie del D.M. n. 55/2014, con aumenti e diminuzioni, valgono dunque come criteri di orientamento e individuano la misura economica standard della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, mentre il superamento verso il basso incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ.
La condanna alle spese, aggiunge la Corte, non ha portata assoluta e inderogabile: può essere derogata per legge, in ragione del tipo di procedimento o su iniziativa del giudice in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, come chiarito da Cons. St., sez. VI, n. 3345 del 2021.
Applicando tali criteri, la pretesa dell’appellante è accolta solo in parte: la somma è rideterminata in euro 1.000,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La richiesta di euro 4.427,00 è giudicata eccessiva e non proporzionata all’importanza dell’opera, essendo il ricorso di pronta soluzione e connotato da elevata serialità, comune ad altri ricorsi per ottemperanza proposti dallo stesso difensore per le medesime questioni. Sul punto richiama Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025. In ragione dell’esito complessivo, le spese del grado di appello sono compensate, fermo il diritto alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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