Recupero sottotetto abusivo: ristrutturazione edilizia e no acquisizione gratuita (TAR Sicilia n. 1897 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso edilizio, il recupero del sottotetto a fini abitativi, determinante aumento di superficie e volume abitabile, è ricondotto dall’art. 5 della l.r. Sicilia n. 16/2016 nell’alveo della ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Ove tale intervento sia realizzato senza titolo su un fabbricato per la restante parte assistito da regolari titoli, si applica l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e non l’art. 31. Ne consegue che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può essere disposta, poiché l’art. 33 non la prevede per le opere non tempestivamente demolite. L’atto di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e rafforzativa e perfeziona la fattispecie acquisitiva, sicché il privato ha interesse concreto ad agirne in giudizio. La definitività dell’ordinanza di demolizione non incide sull’ammissibilità della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, come recepito dall’art. 1 della l.r. n. 16/2016. Le opere consistevano nel recupero abitativo di un sottotetto, per circa 100 mq a livello e 500 mc.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo in particolare che la definitività dell’ordinanza di demolizione precludesse la contestazione in sede giurisdizionale. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., qualificando la domanda come accertamento negativo dei presupposti dell’inottemperanza e dell’acquisizione. L’atto contemplato dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 — in cui confluisce l’accertamento dei presupposti della fattispecie acquisitiva — ha natura dichiarativa e rafforzativa e perfeziona la fattispecie a formazione progressiva.
Da ciò deriva l’interesse diretto, concreto e attuale del privato, ex art. 100 c.p.c., ad avversare la pretesa ablatoria. L’atto ricognitivo è necessario per verificare la sussistenza dei presupposti, tra cui la qualificazione dell’intervento e il decorso del termine per la spontanea esecuzione.
Il nodo centrale è la qualificazione dell’intervento. Il Collegio richiama l’art. 5, comma 1, lett. d), della l.r. n. 16/2016, che ha ricondotto il recupero del sottotetto a fini abitativi nella ristrutturazione edilizia ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Ne segue che, per l’intervento realizzato senza titolo su un fabbricato per la restante parte regolare, si applica l’art. 33 e non l’art. 31.
Poiché l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 non prevede l’acquisizione al patrimonio comunale per le opere non tempestivamente demolite, risultano insussistenti i presupposti dell’atto impugnato. La definitività dell’ordinanza di demolizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, non incide sull’ammissibilità del giudizio.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e caducazione di ogni effetto, ivi compresi la trascrizione nei registri immobiliari e l’immissione in possesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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