Diniego di sanatoria non impugnato rende improcedibile ricorso contro ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1531 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria, sopravvenuto alla proposizione del ricorso avverso l’ordine di demolizione e non impugnato, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame proposto contro il provvedimento demolitorio. Il diniego di sanatoria supera, quanto al riconoscimento della natura abusiva delle opere, il provvedimento impugnato e ne cristallizza l’efficacia in assenza di contestazione. L’intervenuta adozione di nuovi provvedimenti, dotati di autonoma efficacia lesiva e idonei a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, determina la certezza e definitività dell’inutilità della decisione sul ricorso originario.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate su un tratto di terreno di proprietà, consistenti nell’ampliamento di una stradella poderale e nella costruzione di muri a secco di contenimento, in assenza del permesso di costruire e delle ulteriori autorizzazioni richieste per la ricadenza dell’area in zona di pre-riserva di una riserva naturale orientata e in area soggetta a vincolo idrogeologico. Unitamente all’ordinanza venivano impugnati i verbali di accertamento con cui era stata contestata la realizzazione delle opere senza il previo nulla-osta idrogeologico e senza l’autorizzazione dell’Ente gestore della riserva.

Nel corso del giudizio la ricorrente presentava una SCIA in sanatoria e, successivamente, un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, aventi ad oggetto le medesime opere. Il Comune adottava il diniego della SCIA e il diniego del permesso di costruire in sanatoria; l’amministrazione regionale concludeva sfavorevolmente il procedimento di nulla-osta. Tali provvedimenti non venivano impugnati, donde l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile improcedibilità, concentra la decisione sul profilo dell’interesse. Rileva che i dinieghi di sanatoria sono stati emessi in data successiva alla proposizione del ricorso e non risultano tempestivamente impugnati.

Da tale mancata impugnazione il Tribunale fa discendere la certezza e definitività dell’inutilità della decisione. L’adozione di nuovi provvedimenti, dotati di autonoma efficacia lesiva, ridefinisce l’assetto degli interessi in gioco: in loro assenza di contestazione, il ricorso avverso l’ordine di demolizione non trova più alcun residuo interesse all’annullamento in capo alla ricorrente.

Il passaggio centrale è la qualificazione del rapporto tra diniego di sanatoria e ordine di demolizione: il diniego di sanatoria supera il provvedimento impugnato quanto al riconoscimento della natura abusiva delle opere e ne cristallizza l’efficacia. Il giudizio sull’abusività, una volta fissato in un provvedimento non contestato, assorbe la tutela che la ricorrente avrebbe potuto ottenere con l’annullamento dell’ordine demolitorio.

Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra il Comune e l’amministrazione regionale, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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