Sentenza di non luogo a procedere e nessun vincolo nel giudizio disciplinare (Cons. Stato n. 3438 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 653, comma 1, c.p.p., perché non è sentenza di assoluzione e non è idonea a divenire irrevocabile, essendo revocabile ex art. 434 c.p.p. Tale conclusione vale anche quando la pronuncia sia confermata in appello all’esito di giudizio dibattimentale. In mancanza del vincolo di giudicato, l’Amministrazione può ricostruire autonomamente i fatti e apprezzarne il disvalore in termini diversi dal giudizio penale. Il medesimo fatto storico può essere penalmente irrilevante e disciplinarmente censurabile, senza contraddizione logico-giuridica. Le valutazioni sulla rilevanza disciplinare e sulla sanzione sono sindacabili solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un militare della Guardia di finanza veniva sottoposto a procedimento penale per accesso abusivo a sistema informatico, per aver consultato i sistemi informativi 3270, WebAT e ACI 2.0. Il G.U.P. del Tribunale di Brescia pronunciava sentenza di non luogo a procedere « perché il fatto non sussiste », confermata dalla Corte d’appello. Decorso il termine di impugnazione, l’Amministrazione acquisiva la pronuncia e avviava il procedimento disciplinare di corpo, contestando la violazione delle regole sull’uso delle banche dati.
All’esito della commissione di disciplina veniva irrogata la sanzione di due giorni di consegna, con riduzione del nucleo fattuale; il ricorso gerarchico era respinto. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso e annullava i provvedimenti, ritenendo vincolante l’accertamento penale ex art. 653 c.p.p. Il Ministero proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’analisi dell’art. 653 c.p.p., che richiede una sentenza di assoluzione e irrevocabile. La pronuncia ex art. 425 c.p.p. non soddisfa nessuno dei due requisiti: non decide sulla fondatezza dell’imputazione, ma sull’idoneità degli elementi a sostenere l’accusa in giudizio, ed è sempre revocabile ai sensi dell’art. 434 c.p.p. La conferma in appello non muta la disciplina strutturale dell’istituto.
La Corte richiama Cass. pen., sez. VI, n. 17385 del 2016 e Cass. pen., sez. III, n. 39191 del 2014, nonché Cass. civ., sez. lav., n. 21607 del 2023, che ha escluso l’inquadramento della sentenza di non luogo a procedere nel paradigma dell’irrevocabilità. Conferma tale lettura l’orientamento della stessa Sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 2186 del 2026).
Superato il primo profilo, il Collegio afferma il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale (espresso nell’ordinamento militare dall’art. 1393 c.m.), ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 5452 del 2025 e n. 4739 del 2021. I due giudizi operano su piani distinti: il penale è retto da stretta legalità; il disciplinare si articola su fattispecie aperte, volte a tutelare doveri di status, rapporti gerarchici e prestigio dell’istituzione. In mancanza del vincolo ex art. 653 c.p.p., l’Amministrazione può ricostruire i fatti anche in modo non coincidente, purché con istruttoria adeguata e motivazione immune da illogicità.
Nel caso concreto, la declaratoria penale escludeva la condotta sul piano materiale ma si fondava sulla carenza dell’elemento normativo dell’abusività. L’Amministrazione ha legittimamente valorizzato profili ulteriori: il carattere reiterato degli accessi, l’iniziativa personale in luogo dei canali gerarchici, il clima di malessere nel reparto, l’uso dello strumento istituzionale per scopi personali, riconducibili agli artt. 713 e 719 d.P.R. n. 90/2010.
Il Collegio accoglie infine il terzo motivo, rilevando che il TAR ha sostituito al sindacato di legittimità un controllo sul merito degli addebiti (Cons. Stato, sez. II, n. 10437 del 2025). L’appello è accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 425 c.p.p. – Sentenza di non luogo a procedere
- Art. 434 c.p.p. – Casi di revoca
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale