Sospensione della licenza TULPS per abuso del titolo anche senza colpa (TAR Sicilia n. 519 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di sospensione delle autorizzazioni di polizia previsto dall’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ha natura ampiamente discrezionale, tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia della sicurezza e dell’ordine pubblico. Esso può essere esercitato in presenza di qualsiasi abuso del titolo, comprensivo della mera violazione delle prescrizioni che ne regolano l’esercizio, a prescindere dalla colpa dell’autorizzato e dalla qualificazione del comportamento come reato. L’obbligo di motivazione è rispettato secondo una concezione sostanziale e funzionale quando il destinatario è posto in grado di comprendere le ragioni dell’atto e di accedere alla tutela giurisdizionale. L’assenza di una personalità incline alla violazione delle regole non impedisce all’Amministrazione di valutare il singolo episodio di abuso e di trarne gli elementi per la determinazione. La scelta della sospensione, in luogo della revoca, risponde ai principi di gradualità e proporzionalità.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale, munito di licenza prefettizia per il deposito e la minuta vendita di materiale esplodente di IV e V categoria, riceveva nei mesi precedenti le festività natalizie del 2023 un quantitativo di materiale pirotecnico. Secondo la sua ricostruzione, un disservizio del trasportatore — unico operatore a servire la Sicilia — aveva concentrato le consegne in un’unica soluzione, dopo che per tutto novembre non erano stati effettuati recapiti.

A seguito di un sequestro operato dalla Guardia di Finanza, il materiale risultava detenuto in locali diversi da quelli autorizzati e in quantitativi superiori a quelli licenziati. La Prefettura avviava il procedimento di sospensione o revoca della licenza, acquisiva il parere sfavorevole all’archiviazione espresso dalla Guardia di Finanza e adottava il provvedimento di sospensione per mesi sei. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR, ottenendo in via cautelare la sospensione degli effetti; il giudizio proseguiva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo articolato, che censurava eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 10 del T.U.L.P.S.. In via preliminare il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione va inteso in senso sostanziale e funzionale: esso è rispettato quando il destinatario comprende le ragioni dell’atto e può accedere alla tutela, in conformità agli artt. 24 e 113 Cost., richiamando Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., n. 361 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 898 del 2023. Nel caso concreto il decreto prefettizio declina in modo chiaro le ragioni della sospensione, richiamando la licenza, i fatti accertati, le difese procedimentali e il parere della Guardia di Finanza.

Quanto al merito, il potere di sospensione trova fondamento nell’art. 10 del R.D. n. 773/1931. La giurisprudenza citata — Cons. Stato, sez. V, n. 8864 del 2024 — ne afferma la natura ampiamente discrezionale e cautelare, con adozione legittima “a prescindere dalla colpa”. La dizione normativa comprende ogni violazione di legge, di regolamenti o di ordini dell’Autorità, indipendentemente dalla qualificazione come reato: l’uso non conforme alle prescrizioni integra un uso anomalo del titolo, dunque un abuso sanzionabile.

Il Tribunale esclude che il provvedimento contenga valutazioni sulla personalità del ricorrente: non vi è alcun cenno a una condotta incline alla violazione delle regole. L’assenza di tali rilievi non impediva però alla Prefettura di valutare l’episodio e di trarne gli elementi utili. La scelta della sospensione, minus rispetto alla revoca, risponde ai principi di gradualità e proporzionalità, verosimilmente tenuto conto dell’assenza di pregressi rilievi critici.

Nel merito delle violazioni, il Collegio rileva che la licenza consentiva il deposito di 10 kg categoria IV (F3-F4) e 133 kg categoria V (F2), mentre il materiale sequestrato presentava un peso lordo complessivo di Kg 6.046,35 e un NEC di Kg 677,377; inoltre era custodito in locali diversi e non autorizzati. Non è ravvisabile alcuna forza maggiore: il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rifiutarsi di ricevere il materiale eccedente, lasciando i rischi nella sfera del trasportatore, o rappresentare il problema all’Autorità prefettizia. Inconferenti risultano la perizia del RIS e quella di parte, non idonee a smentire l’accumulo oltre i limiti e il rispetto delle prescrizioni nei locali non autorizzati.

Il Tribunale precisa infine che la sospensione ha a oggetto esclusivamente il titolo rilasciato per il deposito e la minuta vendita presso il locale autorizzato, restando libero il ricorrente di esercitare le ulteriori attività commerciali coperte da diversi titoli. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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