Requisiti per l’elenco esperti crisi d’impresa: no a semplici consulenze (Cons. Stato n. 5048 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inserimento nell’elenco degli esperti indipendenti in materia di crisi d’impresa, di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, richiede che il professionista documenti almeno due incarichi finalizzati al risanamento aziendale e alla preservazione del valore dell’impresa, secondo le Linee Guida ministeriali del 29 dicembre 2021. Non integrano il requisito le attività che si riducono alla rinegoziazione dei termini di pagamento o all’ordinaria consulenza resa a imprese in difficoltà, quand’anche di particolare rilevanza. La valutazione della Commissione è espressione di un potere tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o erroneità dei presupposti di fatto. I termini di conclusione del procedimento previsti da un regolamento dell’Ordine hanno natura ordinatoria, salvo qualificazione espressa di perentorietà, e il loro superamento non inficia la legittimità del diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, chiedeva all’Ordine provinciale l’inserimento del proprio nominativo nell’elenco degli esperti indipendenti in materia di crisi d’impresa. L’Ordine negava l’iscrizione, rilevando che gli incarichi documentati non rientravano tra le esperienze indicate dalle Linee Guida ai punti 4, 5 e 7, e che nessuno dei mandanti aveva fatto ricorso a procedure concorsuali o di risanamento.

Il professionista impugnava il diniego davanti al T.R.G.A. di Bolzano, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, contestando l’interpretazione restrittiva delle Linee Guida e deducendo la violazione del termine procedimentale di trenta giorni previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021 distingue i requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati — documentare «precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa» — da quelli più stringenti imposti ai consulenti del lavoro. Le Linee Guida del 29 dicembre 2021 individuano gli incarichi indicativi di tali esperienze e ne fissano il numero minimo in due.

I giudici di appello ritengono infondata la censura secondo cui l’Ordine avrebbe preteso incarichi riconducibili esclusivamente alle procedure concorsuali. L’inciso del provvedimento di diniego sulla mancata attivazione delle procedure ha, per la Corte, mero valore rafforzativo, come segnala l’avverbio «peraltro». La Commissione aveva anzi previsto che gli incarichi privi di riscontro procedurale potessero essere documentati con relazioni, carte di lavoro, fatture o dichiarazioni sostitutive.

Nel merito, il Collegio condivide la qualificazione operata in primo grado. Le valutazioni della Commissione costituiscono esercizio di un potere tecnico-discrezionale, non sindacabile nel merito salvo manifesta illogicità o erroneità dei presupposti. Il verbale del 10 marzo 2022 mostra un esame analitico delle singole esperienze: business plan, proposte di locazione, pareri pro veritate, perizie e piani di riscadenziamento di mutui.

Per la Corte tali attività non comprovano che gli incarichi abbiano condotto alla preservazione del valore aziendale, né che si sia trattato di strumenti di regolazione della crisi o di composizione negoziata. Esse si riducono in gran parte alla rinegoziazione dei termini di pagamento e rientrano nell’ordinaria attività di consulenza del professionista, senza denotare l’esperienza richiesta per l’iscrizione.

Quanto al secondo motivo, il termine di trenta giorni di cui all’art. 5, comma 3, del Regolamento dell’Ordine non è qualificato come perentorio. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 i termini procedimentali hanno natura ordinatoria; il loro superamento può al più fondare un’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm., ma non incide sulla legittimità del provvedimento. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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