Graduatoria concorsuale atto plurimo e limiti del giudicato amministrativo (TAR Sardegna n. 876 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La graduatoria di un concorso pubblico non costituisce un atto generale unico e indivisibile, ma un atto ad oggetto plurimo, concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari. Gli effetti ordinatori e conformativi del giudicato amministrativo operano esclusivamente inter partes, mentre solo l’effetto caducatorio può estendersi ai terzi in caso di vizio comune. Ne consegue che chi è rimasto estraneo al giudizio conclusosi con l’annullamento della graduatoria non è legittimato a impugnare gli atti con cui l’amministrazione vi ha dato esecuzione. L’unico atto lesivo resta la graduatoria originaria e, se non impugnata nei termini, la lesione si consolida.
Il Fatto
La ricorrente si era classificata in terza posizione nella procedura selettiva indetta dall’Aspal per un posto di Dirigente. Dopo l’annullamento della graduatoria definitiva disposto da una precedente sentenza del TAR, e la successiva riforma in appello, la stessa ricorrente impugnava le determinazioni con cui l’Agenzia aveva rideterminato le posizioni, unitamente ai verbali della Commissione.
Proponeva altresì motivi aggiunti avverso la determinazione che, in esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato, aveva disposto la caducazione del rapporto con un controinteressato e la ricostituzione di quello con l’altro. Uno dei controinteressati, a propria volta, presentava ricorso incidentale, poi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall’amministrazione e dal controinteressato. La questione centrale riguarda la posizione del soggetto che, estraneo al giudizio sfociato nell’annullamento della graduatoria, intenda contestare gli atti successivi di esecuzione.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui la lesione della sfera giuridica della ricorrente era stata determinata dall’originaria graduatoria approvata nel 2021. Avverso quell’atto la ricorrente aveva proposto un primo ricorso, dichiarato improcedibile a seguito dell’annullamento disposto in un diverso giudizio.
Il passaggio decisivo è la qualificazione della graduatoria come atto plurimo scindibile. Il Collegio richiama il principio per cui, nei casi eccezionali di estensione del giudicato amministrativo, l’inscindibilità riguarda solo l’effetto caducatorio, mentre gli effetti di accertamento e quelli ordinatori e conformativi operano sempre inter partes (v. TAR Roma, sez. II, n. 11185 del 02.11.2021).
Da qui la conseguenza: la ricorrente è del tutto estranea al contenzioso che ha condotto alla pronuncia del TAR e alla sua riforma in appello. Gli effetti conformativi hanno operato solo verso i soggetti parti di quei giudizi, i soli legittimati a impugnare gli atti esecutivi. Nel contenzioso intercorso non sono stati affrontati profili comuni a tutti i collocati in graduatoria.
Pertanto l’originaria graduatoria resta l’unico atto lesivo, ma non è più censurabile: la ricorrente, dopo la declaratoria di improcedibilità, è rimasta inerte, consolidando la lesione. Non è ammessa la traslazione dell’impugnazione verso gli atti di esecuzione resi in un giudizio a cui era estranea. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi inammissibili per carenza di legittimazione; il ricorso incidentale è improcedibile; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.