Danno evitabile e omessa impugnazione della d.i.a. inammissibile (TAR Sicilia n. 520 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l’omessa impugnazione del provvedimento lesivo costituisce, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., fatto valutabile nel quadro del comportamento complessivo delle parti e dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.. La scelta di non avvalersi della tutela specifica di annullamento, comparativamente più semplice e meno aleatoria della tutela risarcitoria, integra violazione dell’obbligo di cooperazione e spezza il nesso eziologico con il pregiudizio lamentato. Ne deriva la non risarcibilità del danno evitabile, specie quando il vizio dell’atto era di agevole dimostrazione e il ricorso avrebbe potuto essere assistito da misure cautelari. Il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2018, per effetto dell’ottemperanza alle statuizioni del giudice amministrativo, il permesso di costruire per un villaggio turistico di strutture amovibili su un’area sottoposta a vincolo. Avviata la posa delle opere, il completamento non veniva raggiunto entro il termine del titolo; il ricorrente presentava quindi, nel febbraio 2023, una dichiarazione di inizio attività per il completamento, corredata da relazione asseverata e documentazione fotografica.
Con nota del 14 marzo 2023 il responsabile del settore comunale dichiarava inammissibile la d.i.a., ritenendo la mancanza di opere già realizzate idonee a definire ogni aspetto planivolumetrico dell’intervento. Il ricorrente, dopo aver ceduto l’area al valore agricolo, conveniva il Comune chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nella differenza tra il valore dell’area con titolo edilizio e il prezzo di vendita. Il Comune eccepiva, tra l’altro, la violazione del divieto di bis in idem e l’assenza dei presupposti della responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di bis in idem. La domanda risarcitoria oggetto del giudizio non si sovrappone a quella definita con il precedente ricorso richiamato dal Comune, che riguardava il periodo compreso tra il provvedimento di rigetto del 2004 e la comunicazione della sentenza di annullamento del 2011. Il pregiudizio qui azionato si correla, invece, a un atto amministrativo distinto e successivo, ossia la dichiarazione di inammissibilità della d.i.a. del 2023, e al conseguente abbandono dell’iniziativa con alienazione dell’area.
Nel merito la domanda non è accolta. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente non ha impugnato la nota del 14 marzo 2023. Il Collegio richiama l’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm., che impone di valutare il comportamento complessivo delle parti ed esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di auto-responsabilità. L’art. 1227, comma 2, cod. civ. grava il creditore non solo di un obbligo negativo di astensione, ma anche di un obbligo positivo di tenere le condotte esigibili, utili e possibili rivolte a evitare o ridurre il danno. Il ricorso per annullamento, finalizzato a rimuovere la fonte del pregiudizio, costituisce il mezzo che l’ordinamento appresta proprio per evitare conseguenze dannose; il suo mancato esperimento, valutato insieme alla successiva domanda risarcitoria, configura un comportamento opportunistico contrario alla buona fede.
La sentenza richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa più recente, tra cui Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4787 e Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2022, n. 7672, nonché l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011: la tecnica di annullamento, salvo il termine decadenziale, non implica costi superiori alla tutela risarcitoria ed è più semplice e meno aleatoria, richiedendo il solo riscontro del vizio di legittimità. Il Collegio sottolinea che il ricorrente aveva egli stesso evidenziato un vizio di agevole dimostrazione, ossia la tardività dell’intervento comunale sulla d.i.a.
Quanto alla tesi dell’apprezzabile sacrificio, il Tribunale la ritiene non condivisibile: le precedenti vicende giudiziarie, culminate nel rilascio del titolo abilitativo e nel risarcimento già accordato, comprovano la pienezza e l’effettività della tutela. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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