Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS: misura preventiva e non sanzionatoria (TAR Calabria n. 321 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio commerciale disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS non ha finalità sanzionatoria della condotta soggettiva del gestore, ma funzione preventiva, diretta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il potere implica un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo tramite piena cognizione del fatto storico e verifica dei vizi di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità, sviamento e attendibilità della scelta. La misura non richiede l’accertamento di una personale responsabilità dell’esercente, rilevando esclusivamente l’obiettiva esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza. Il provvedimento che indichi una denominazione commerciale inesistente non è nullo se dagli atti emerge che l’inibizione ha inteso colpire entrambe le attività facenti capo al medesimo titolare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due esercizi commerciali adiacenti, impugnava l’ordinanza con cui la Questura di Cosenza aveva disposto la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS e la contestuale chiusura per sette giorni di uno degli esercizi. Deduceva la nullità assoluta del provvedimento per l’indicazione di una denominazione commerciale inesistente, derivante dalla fusione dei nomi delle due distinte attività, con conseguente chiusura di entrambe.

Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 100 t.u.l.p.s., 187 r.d. n. 635/1940 e 3 e 7 legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 16, 24, 41, 42 e 97 Cost.: il Questore non avrebbe attribuito valenza premiale alle iniziative collaborative del titolare, che aveva segnalato la presenza di soggetti sgraditi e chiuso anticipatamente l’attività in occasione di episodi critici. Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’art. 100 TULPS, che consente al Questore di sospendere la licenza dell’esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca comunque pericolo per l’ordine pubblico. Il potere è subordinato all’accertamento di una serie di presupposti autonomi, la cui valutazione implica ampia discrezionalità amministrativa.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che il sindacato del giudice si articola su due piani: piena cognizione del fatto storico e verifica della valutazione discrezionale nei limiti dei vizi di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità, sviamento e attendibilità della scelta (cfr. TAR Lombardia n. 1833 del 2023). La finalità della norma non è sanzionare la condotta del gestore per aver consentito la presenza di persone pericolose, ma impedire, attraverso la temporanea chiusura, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente (cfr. TAR Emilia Romagna n. 578 del 2020).

Nel caso concreto l’amministrazione ha dato ampiamente conto del procedimento inferenziale: il locale risultava ritrovo di soggetti pregiudicati ed era stato teatro di un violento episodio con accoltellamento; in più occasioni erano stati identificati all’interno pregiudicati per svariati reati; un litigio era degenerato con lesioni. Da tali episodi il Questore ha ravvisato il pericolo di reiterazione e la conseguente esigenza di sospensione.

La misura, osserva il Collegio, supera il vaglio di proporzionalità: è idonea a evitare il protrarsi di ulteriori episodi violenti, necessaria perché scelta tra quelle meno invasive, e adeguata, essendo il sacrificio economico di sette giorni ampiamente sopportabile rispetto al beneficio per la collettività.

Quanto al primo motivo, il TAR esclude la nullità del provvedimento. Dagli atti emerge che l’inibizione ha inteso colpire entrambe le attività facenti capo al ricorrente: dalle immagini di videosorveglianza risultava che la lite, iniziata all’interno di un esercizio, era proseguita nell’adiacente. Il ricorso è pertanto respinto, con rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di antigiuridicità della condotta amministrativa e condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *