Sospensione PAUR impianti FER illegittima per sopravvenuta incostituzionalità della legge regionale (TAR Sardegna n. 282 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando sopravviene la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che ha disciplinato le modalità di esercizio del potere autorizzatorio in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il giudice amministrativo accerta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’illegittimità del provvedimento adottato in applicazione di quella norma. All’accertamento si procede anche se il provvedimento ha esaurito i propri effetti e la domanda di annullamento è improcedibile, essendo sufficiente che la parte dichiari l’interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di delibarne in via prognostica la fondatezza. La verifica dell’illegittimità dell’atto costituisce elemento oggettivo della fattispecie di illecito civile cui la parte riconnette causalmente i danni asseritamente subiti.
Il Fatto
Una società ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna, l’11 settembre 2024, ha sospeso il procedimento per il rilascio del PAUR relativo a un impianto eolico. La sospensione muoveva dall’applicazione della legge regionale n. 5/2024, recante misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, che vietava per diciotto mesi la realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili negli ambiti territoriali indicati dall’art. 3, comma 1.
La ricorrente ha dedotto la violazione del riparto di competenze legislative e dei principi statali in materia di fonti rinnovabili, lamentando l’efficacia retroattiva del divieto e la lesione del legittimo affidamento degli operatori. Ha chiesto in via subordinata la sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso già promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta il profilo dell’interesse a ricorrere. La domanda di annullamento di un provvedimento che ha esaurito i propri effetti giuridici non è sorretta da un attuale interesse al relativo esame. L’interesse alla domanda di ristoro dei danni impone però la verifica dell’illegittimità dell’atto di esercizio del potere, quale elemento oggettivo della fattispecie di illecito civile. A tal fine è sufficiente la dichiarazione della parte di avervi interesse a fini risarcitori, nelle forme dell’art. 73 cod. proc. amm., richiamando sul punto la Adunanza Plenaria n. 8/2022.
Nel merito, il provvedimento impugnato è stato adottato dando applicazione alla legge regionale n. 5/2024. In corso di causa l’art. 3 di quella legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28/2025. Il Collegio ne richiama il passaggio centrale: il divieto di realizzare impianti FER per diciotto mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, quanto agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, al divieto di moratorie e all’avvio di procedure autorizzatorie agevolate nelle aree temporaneamente considerate idonee.
La Consulta ha inoltre escluso che il carattere temporalmente circoscritto del divieto valga a sottrarre la norma al sindacato: il termine di diciotto mesi è di gran lunga superiore ai centottanta giorni prescritti dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021 per l’individuazione con legge delle aree idonee. La normativa statale richiamata reca principi fondamentali che si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia.
Sopravvenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che regolava le modalità di esercizio del potere, il Collegio accoglie la domanda formulata ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e accerta l’illegittimità del provvedimento di sospensione, adottato in applicazione della norma regionale dichiarata incostituzionale. Le spese sono compensate in ragione dell’evidente complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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