Legittima l’aggiudicazione se le funzioni minime risultano dall’offerta tecnica (TAR Toscana n. 1765 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per la fornitura di sistemi informativi sanitari il giudizio di conformità dell’offerta tecnica si misura sulle funzioni minime prescritte dalla lex specialis, non sull’integrale equivalenza rispetto a tutte le prestazioni dei sistemi uscenti. La richiesta di chiarimento della stazione appaltante circoscrive l’ambito dell’accertamento al nucleo essenziale di funzioni indicate nel capitolato. Ove la materia sia altamente specialistica, il giudice amministrativo dispone verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., la cui valutazione è sindacabile solo per incongruenze manifeste. Le contestazioni della ricorrente che muovono da assunti tecnico-scientifici non dimostrati costituiscono mere affermazioni di parte e non inficiano le risultanze del verificatore. Il ricorso che deduce carenze non richieste dalla legge di gara è pertanto infondato.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta da Estar per la fornitura di un sistema PACS/VNA comprensivo di manutenzione correttiva, destinato a sostituire la strumentazione in uso presso una azienda sanitaria toscana. L’appalto era aggiudicato alla controinteressata.
Dopo aver ottenuto la documentazione solo a seguito di iniziativa giudiziale, la ricorrente deduceva che l’apparecchiatura offerta dall’aggiudicataria non garantisse alcune funzionalità del sistema uscente, con violazione della clausola capitolare sul cd. subentro in modalità trasparente. Impugnava quindi l’aggiudicazione e chiedeva la declaratoria di inefficacia della convenzione, con disponibilità al subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la nota di Estar del 19/12/2023, recante la richiesta di specificare dove fossero indicate nell’offerta tecnica otto funzionalità minime, era stata riscontrata dall’aggiudicataria indicando i capitoli e le pagine della relazione tecnica in cui ciascuna funzione trovava riscontro.
Data la natura altamente specialistica della materia, il Tribunale disponeva verificazione affidando al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Firenze due quesiti: se le funzionalità della nota rientrassero tra quelle minime dei PACS in uso e se le stesse fossero assicurate dall’offerta tecnica. Il verificatore depositava una prima relazione, basata su verifica diretta in loco, e una seconda integrativa, di accertamento cartolare.
Sul primo quesito il verificatore confermava che le funzionalità erano effettivamente fornite dalle apparecchiature in uso; il punto non era contestato. Quanto al test demo del visualizzatore offerto, il Tribunale respinge il rilievo della ricorrente sulla pretesa diversità dello strumento: la censura è generica, poiché le configurazioni commerciali non sono modificabili ad libitum e la difesa non dimostra che il modello usato fosse una versione più avanzata. L’incaricato dell’aggiudicataria aveva peraltro segnalato con trasparenza le differenze, senza rilievi del ctp.
Il Collegio esclude poi che il capitolato o la nota imponessero la segmentazione automatica estesa a tutti gli organi o la misurazione della stenosi. Ai sensi degli artt. 5.1 e 5.3 del capitolato tecnico i sistemi offerti devono garantire solo le funzionalità minime, e la richiesta della Commissione va riferita a un nucleo di funzioni essenziali, non a prestazioni ulteriori rispetto alla visualizzazione oggetto della fornitura.
Accolto il rilievo sull’originario quesito, con ordinanza del 23/05/2025 il Tribunale disponeva integrazione della verificazione in chiave cartolare. Il verificatore confermava la presenza delle funzionalità minime nella relazione tecnica allegata all’offerta. Le ulteriori contestazioni della ricorrente — sulla necessità del confronto automatico con esami precedenti per l’analisi oncologica e sulle misurazioni automatiche per la segmentazione vascolare — sono giudicate assunti non supportati da documentazione tecnico-scientifica e non oggetto di confronto in verificazione. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza, con refusione di Euro 3.000 oltre accessori a ciascuna parte costituita e spese di verificazione di Euro 3.500 a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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