Accesso agli atti e bilanciamento con l’interesse del controinteressato (TAR Emilia-Romagna n. 313 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso agli atti che coinvolga controinteressati, il richiedente è tenuto a specificare in modo non generico le finalità dell’istanza e a provare il collegamento tra i documenti richiesti e la situazione giuridica soggettiva che intende tutelare in giudizio. L’Amministrazione valuta l’opposizione del controinteressato e opera un bilanciamento tra gli interessi contrapposti, limitando l’ostensione agli atti che presentano un oggettivo collegamento con la posizione sostanziale azionata. La richiesta di esibizione di atti privi di tale nesso è infondata, perché l’accesso non può degradare a controllo generalizzato sull’attività amministrativa, con appesantimento incompatibile con i principi di efficienza ed economicità. Il diniego parziale opposto dall’Ente, adeguatamente motivato nel bilanciamento, non è illegittimo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di strutture di vendita nella medesima zona, impugna la deliberazione di Giunta comunale che ha approvato lo schema di convenzione per un permesso di costruire convenzionato in attuazione della scheda di assetto n. 15 del PUG, la convenzione urbanistica stipulata a novembre 2023 e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire n. 53 del 26.11.2024 e gli atti della conferenza di servizi. Chiede inoltre l’accertamento della decadenza delle previsioni della scheda e la declaratoria di inefficacia della convenzione.

Nel corso del giudizio la ricorrente presenta due istanze di accesso, a dicembre 2024, per ottenere tutti gli atti del procedimento. Il Comune riscontra la seconda, consegnando la determinazione dirigenziale di validazione del progetto esecutivo, il permesso di costruire, la determinazione conclusiva della conferenza e la comunicazione di inizio lavori, ma non i verbali delle sedute, i pareri e gli allegati. Da qui l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per l’annullamento del diniego parziale e la condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la prima istanza di accesso e la ritiene assorbita dalla seconda, che ha ad oggetto la stessa documentazione e la chiarisce in modo più puntuale. Il Comune ha quindi legittimamente dato riscontro alla sola istanza successiva, circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa ricorrente nei motivi aggiunti.

Nel merito, il Tribunale verifica il corretto svolgimento del procedimento: l’Ente ha coinvolto la controinteressata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), legge n. 241/1990 e, valutata l’opposizione, ha operato il bilanciamento degli interessi contrapposti. L’interesse azionato dalla ricorrente consiste nel tutelare le proprie strutture di vendita dalla concorrenza derivante dalla realizzazione di una nuova media struttura commerciale nell’area interessata.

Su questa base, la richiesta relativa agli atti già consegnati è fondata; priva di pregio è invece quella concernente gli altri atti e gli allegati, che non presentano un oggettivo collegamento con la situazione giuridica fatta valere, riguardando la realizzazione del comparto mediante opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, specie in presenza di controinteressati, spetta al richiedente indicare le finalità dell’accesso in modo non generico e provare il nesso tra quanto richiesto e la posizione sostanziale azionabile in giudizio, così da garantire un equo bilanciamento e impedire che l’istituto sia usato per un controllo generalizzato sull’attività amministrativa (richiamate Consiglio di Stato, sentenza n. 7896 del 2022 e Adunanza Plenaria, sentenza n. 4 del 2021).

La domanda di accesso è pertanto respinta, restando ferma la facoltà dell’interessata di rivolgersi nuovamente all’Amministrazione in caso di ulteriori sviluppi del procedimento, dimostrando il collegamento degli atti con la situazione giuridica tutelata. Le spese sono compensate per la novità della questione esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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