Sospensione lavori e proroga Covid dei titoli edilizi: improcedibilità con accertamento dell’illegittimità (TAR Sicilia n. 1362 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga disposta dall’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, opera ex lege, in via automatica e generalizzata, su tutti i titoli abilitativi, compresi quelli edilizi, con termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Poiché tale cessazione è fissata al 30 marzo 2022 dall’art. 1 d.l. n. 221/2021, il permesso di costruire in scadenza nel periodo emergenziale conserva validità fino al 30 giugno 2022, senza necessità di ulteriori proroghe facoltative. Il ricorso avverso l’ordinanza di sospensione dei lavori adottata ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento abbia perso efficacia per decorso del termine senza adozione di atti sanzionatori; il giudice può tuttavia accertare l’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva nel luglio 2020 un permesso di costruire per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato da adibire ad attività agrituristica, con bungalow e piazzole camper all’interno della propria azienda agricola. Nel dicembre 2021 comunicava l’inizio dei lavori, invocando la proroga dei titoli abilitativi prevista dalla normativa emergenziale.

A seguito di un sopralluogo della polizia municipale dell’ottobre 2024, l’ufficio comunicava che il titolo era decaduto per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, ritenendo la proroga Covid inapplicabile e fissando erroneamente la fine dell’emergenza al 30 aprile 2021. Seguiva l’ordinanza di sospensione dei lavori, impugnata dal ricorrente con richiesta di annullamento. Il Comune si costituiva sostenendo la decadenza del titolo. L’istanza cautelare era respinta, con rilievo della già intervenuta inefficacia del provvedimento sospensivo e della pendenza di una richiesta di proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento di sospensione dei lavori, per la sua natura cautelare e temporanea, ha perso efficacia una volta decorso il termine senza l’adozione del provvedimento definitivo, come previsto dall’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Da ciò deriva, in via generale, l’improcedibilità del ricorso, secondo l’orientamento richiamato del Cons. Stato sez. IV n. 5172 del 2017 e della Cons. Stato sez. II n. 1256 del 2025.

Il ricorrente ha tuttavia insistito per la decisione di merito, poiché nel provvedimento impugnato era contestata l’intervenuta decadenza del permesso di costruire, con possibili riflessi anche ai fini risarcitori. Il Collegio ritiene perciò di dover scrutinare la legittimità dell’atto.

Nel merito, il TAR osserva che la proroga dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 opera ex lege, automaticamente e in modo generalizzato, su tutti gli atti abilitativi con termini in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza. Tale cessazione, per effetto dell’art. 1 d.l. n. 221/2021, è fissata al 30 marzo 2022 e non al 30 aprile 2021 come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato.

Ne consegue che il permesso di costruire, rilasciato nel luglio 2020 e con scadenza nel luglio 2021, rientra tra i titoli espressamente prorogati ope legis e conserva validità fino al 30 giugno 2022, sommando ai termini emergenziali i novanta giorni successivi. Alla data della dichiarazione di inizio lavori, dunque, il titolo era valido ed efficace e nessuna decadenza era sopravvenuta: il ricorrente non aveva alcuna necessità di avvalersi delle proroghe facoltative richiamate dall’ufficio.

Quanto al cartello di cantiere, la circostanza del suo divelto per eventi meteorologici e del ripristino non è contestata dall’amministrazione, né risulta l’irrogazione di sanzioni. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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