Sospensione del posteggio mercatale nulla senza indicazione della somma dovuta (Cons. Stato n. 6961 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la sospensione dell’attività del titolare di autorizzazione e concessione di posteggi mercatali per morosità presuppone la previa determinazione dell’importo dei contributi non versati. L’estromissione del socio per inadempimento richiede che la somma dovuta sia nota e specificata negli atti. Ove difetti tale indicazione, il provvedimento è illegittimo per difetto d’istruttoria. Il giudice amministrativo, nel sindacare la sanzione, verifica la completezza dell’accertamento posto a fondamento della stessa. La questione relativa alla falsità documentale della diffida, non accompagnata da querela di falso né da richiesta di termine ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a., resta una mera allegazione inidonea a fondare la riforma della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di autorizzazione e concessione per due posteggi del mercato “Primavera” in Roma, impugnava il provvedimento del 4 ottobre 2023 con cui Roma Capitale aveva disposto la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. La motivazione richiamava l’art. 5 della convenzione di gestione del mercato, che prevede la sospensione fino al ripristino della regolarità contabile relativa al versamento delle quote speciali all’associazione per la gestione dei servizi mercatali.

Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 00221/2025 respingeva il ricorso, ritenendo smentito in fatto l’assunto secondo cui non era stata notificata la diffida a sanare la morosità, prodromica alla richiesta di irrogazione della sanzione. Il ricorrente proponeva appello, lamentando il difetto di motivazione della sentenza per non aver valutato il disconoscimento della raccomandata a mano e della firma per ricevuta, oltre alla violazione delle norme sul procedimento notificatorio.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che la diffida del 5 maggio 2023 non recasse in modo chiaro la data, che difettasse la relata di notificazione e che il procedimento notificatorio avrebbe dovuto svolgersi per il tramite di ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 136 e ss. cod. civ.. Contestava inoltre l’attendibilità dell’attestazione dell’associazione, portatrice di un proprio interesse nel procedimento.

Roma Capitale replicava che le censure si fondavano sull’assunto della inesistenza o della formazione postuma del documento. Tali allegazioni, nella parte in cui investono l’esistenza, la formazione e la genuinità materiale del documento, integrano una deduzione di falsità documentale. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, c.p.a., la parte che deduce la falsità deve provare di avere già proposto querela di falso o chiedere la fissazione di un termine per proporla dinanzi al Tribunale ordinario, competente per competenza funzionale.

Il Collegio rileva che l’appellante non ha documentato la proposizione di alcuna querela di falso, né ha richiesto l’assegnazione del termine previsto dalla disposizione citata. Le affermazioni circa l’inesistenza o la falsità del documento restano mere allegazioni. Non può invocarsi l’art. 63 c.p.a.: la verificazione ivi contemplata costituisce un mezzo istruttorio tecnico rimesso al giudice amministrativo e non sostituisce il giudizio di falso riservato al giudice ordinario.

Gli argomenti dell’appellante non vengono però esaminati in via assorbente. Il Consiglio di Stato accoglie infatti l’appello su un diverso e autonomo profilo. Per procedere all’estromissione per morosità del socio deve all’evidenza essere noto l’importo dei contributi non pagati. Tuttavia negli atti impugnati difetta l’indicazione della somma dovuta e non versata. Ne consegue l’accoglimento per difetto d’istruttoria, con annullamento degli atti impugnati in primo grado e obbligo per Roma Capitale di rideterminarsi previo espletamento di idonea istruttoria. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. La condanna alle spese segue la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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