Cittadinanza e sicurezza della Repubblica: motivazione attenuata e sindacato limitato (Cons. Stato n. 6962 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere ampiamente discrezionale, subordinato all’accertamento di uno status illesae dignitatis e di un interesse pubblico all’inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Quando il diniego si fonda su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, la valutazione amministrativa è informata a criteri di stampo precauzionale e cautelativo, alimentati da dati di natura riservata forniti dagli organismi di sicurezza. Ne deriva che l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, è assolto in forma attenuata: è sufficiente che il provvedimento consenta di comprendere l’iter logico seguito, senza indicare tutte le fonti e i fatti posti a base del parere negativo. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’Amministrazione, ove questa sia immune da vizi di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro dell’interno con cui è stata respinta la sua istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego si fondava sulla presenza di elementi non idonei a escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, con riferimento all’appartenenza dell’interessato al gruppo Ahwazi e alla posizione dei familiari, già riconosciuti rifugiati politici.

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo attendibili le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza e non sufficiente la mera qualificazione dell’organizzazione come pacifista. L’appellante ha contestato l’illogicità della decisione, la genericità degli elementi informativi e la disparità di trattamento rispetto ai figli, ai quali la cittadinanza era stata concessa con decreto presidenziale del 28 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo dalla qualificazione del provvedimento di cittadinanza come atto discrezionale, espressione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. III, n. 657 del 2017; n. 1390 del 2019), il Collegio ribadisce che l’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico che escluda ogni possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale.

La Sezione sottolinea che, in materia, la discrezionalità amministrativa è informata a criteri di stampo precauzionale e cautelativo (Cons. St., sez. III, n. 1874 del 2016; n. 2102 del 2019). Le valutazioni sono formulate dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza sulla base di dati riservati, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata.

Da qui la conseguenza centrale: risulta fisiologico un assolvimento attenuato dell’obbligo esplicativo, poiché una più ampia disclosure dei dati potrebbe attentare alla segretezza connaturata alle investigazioni. Il diniego è dunque sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico dell’Amministrazione, non essendo necessario indicare tutte le fonti e i fatti accertati (Cons. St., sez. III, n. 8084 del 2022).

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la difesa erariale ha evidenziato che il provvedimento negativo si è conformato al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992, non residuando spazio per ulteriori valutazioni discrezionali, mentre la posizione dei figli attiene al diverso procedimento di naturalizzazione per residenza. Il Collegio conclude che l’apprezzamento compiuto costituisce tipico merito amministrativo, immune da vizi di legittimità, rispetto al quale il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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