Sospensione precauzionale facoltativa del militare rinviato a giudizio e obbligo di motivazione (Cons. Stato n. 2121 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego del militare, prevista dall’art. 916 d.lgs. n. 66/2010, ha natura cautelare e non sanzionatoria ed è finalizzata a evitare il pregiudizio al buon andamento e al prestigio dell’amministrazione derivante dalla permanenza in servizio di colui che sia stato rinviato a giudizio per reati da cui può derivare la perdita del grado. Il potere dell’amministrazione è connotato da ampia discrezionalità e il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Sul piano motivazionale è sufficiente l’esternazione del pregiudizio, non occorrendo esplicitare gli episodi illeciti ancora sub iudice. La misura, avendo carattere provvisorio e non afflittivo, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e prescinde dall’accertamento dell’effettiva responsabilità e dallo stato di servizio dell’inquisito.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto la determinazione con cui il Ministero della difesa ha disposto la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo nei confronti di un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’art. 916 d.lgs. n. 66/2010. Il provvedimento seguiva di poco il rinvio a giudizio disposto dal GUP per reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità materiale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale.
I fatti risalivano al 2016 e riguardavano l’intervento del militare, all’epoca luogotenente, a favore di un conoscente di un collega per ottenere l’archiviazione di una contestazione al codice della strada, mediante redazione di un ricorso e di una proposta di archiviazione contenente un’attestazione falsa. Il TAR Puglia respingeva il ricorso di primo grado e l’interessato ha proposto appello, lamentando la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta di Nizza, nonché il difetto di motivazione in ordine alla perdita del rapporto di fiducia.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla funzione dell’istituto: la sospensione precauzionale facoltativa allontana temporaneamente il dipendente dal servizio per evitare un pregiudizio al buon andamento e al prestigio dell’amministrazione. Non è misura sanzionatoria, ma rimedio provvisorio di natura cautelare, il cui interesse si compromette per la sola permanenza in servizio del dipendente destinatario di contestazioni penali di notevole gravità.
Da ciò deriva l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità. Il controllo giurisdizionale resta limitato al riscontro delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità. Sul piano motivazionale è sufficiente l’esternazione del pregiudizio, senza analitica esposizione degli episodi addebitati, i quali non devono essere pubblicizzati perché ancora oggetto di accertamento penale.
Il Collegio affronta poi il primo motivo. La natura cautelare, interinale e urgente del provvedimento — adottato dopo il rinvio a giudizio dell’aprile 2022 — esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 241/1990 e dell’art. 1028 d.P.R. n. 90/2010. I rigidi presupposti di legge rendono comunque irrilevante l’apporto partecipativo dell’interessato.
Non è pertinente il richiamo all’art. 41 della Carta di Nizza: oltre all’inapplicabilità della Carta al rapporto d’impiego presso una Forza armata, il diritto di essere ascoltato si impone solo in caso di provvedimenti definitivi di natura afflittiva. La sospensione precauzionale è misura provvisoria e non afflittiva, giustificata dal superiore interesse dell’amministrazione e dal particolare status del militare.
Quanto alla conoscenza dei fatti risalente al 2016 e ai riconoscimenti professionali successivi, il Consiglio osserva che la misura può essere disposta solo dopo l’assunzione della veste di imputato e al concretizzarsi delle esigenze cautelari. La successiva promozione non genera contraddittorietà, data la natura non sanzionatoria della misura. La riammissione in servizio è inoltre sopravvenuta ed eseguita in forza di ordinanza cautelare. Il secondo motivo è respinto perché il provvedimento reca motivazione adeguata in ordine alla gravità delle imputazioni e al pregiudizio per il prestigio dell’istituzione. L’appello è quindi infondato, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.