Efficacia del giudicato penale e discrezionalità nella sanzione disciplinare militare (Cons. Stato n. 2120 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. All’amministrazione è dunque preclusa ogni diversa valutazione dello svolgimento storico dei fatti e della loro attribuibilità al soggetto incolpato. Resta invece riservata all’amministrazione l’autonoma considerazione di quegli stessi fatti in termini di gravità e rilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione disciplinare. La valutazione della gravità disciplinare e l’individuazione della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, censurabile in sede giurisdizionale solo per difetto di motivazione, illogicità o irragionevolezza, essendo preclusa al giudice ogni sostituzione di criteri valutativi diversi.
Il Fatto
Un colonnello dell’Esercito italiano, all’epoca direttore di un poliambulatorio militare, veniva condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile il 4 maggio 2021, per truffa militare continuata e pluriaggravata: si era allontanato senza autorizzazione dalla sede di servizio, facendo risultare presenze superiori a quelle effettive ai fini retributivi. La Corte militare di appello gli concedeva la sospensione condizionale della pena principale e accessoria e la non menzione.
Acquisita la sentenza, il Ministero della difesa avviava l’inchiesta formale e irrogava la sanzione della sospensione dall’impiego per dodici mesi, ravvisando gli illeciti di cui agli artt. 712 e 713 d.P.R. n. 90/2010. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. L’ufficiale appellava lamentando difetto di istruttoria e di motivazione, mancato recepimento delle osservazioni dell’ufficiale inquirente (che aveva escluso il dolo) e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. e ne trae il doppio effetto del giudicato penale: vincolo sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuibilità; libertà dell’amministrazione nella sola valutazione della rilevanza disciplinare. Richiama sul punto Cons. Stato sez. VI n. 9715 del 2025.
Nel caso concreto il giudicato aveva accertato la condotta di allontanamento non autorizzato con artifizi e raggiri, la sua addebitabilità e la sua rilevanza oggettiva e soggettiva. Ne consegue l’inammissibilità della ricostruzione alternativa proposta dall’interessato (asserito malfunzionamento del sistema di rilevazione presenze, difetto di comunicazione tra segreterie), che altro non era se non una richiesta di riesame del materiale probatorio già disatteso in sede penale.
Quanto alle osservazioni dell’ufficiale inquirente sul carattere di mera superficialità e non di dolo, la Sezione le qualifica come valutazione non vincolante dell’organo istruttorio, per di più in rotta di collisione con il giudicato che aveva ravvisato il dolo. Il potere disciplinare resta dell’autorità titolare, che ha motivato per relationem agli atti dell’inchiesta.
Sul versante sanzionatorio, la Corte ribadisce che la scelta della misura è espressione di discrezionalità, sindacabile solo ab externo (richiama Cons. Stato sez. II n. 6655 del 2025 e n. 1094 del 2020). La sospensione è la meno afflittiva tra le sanzioni di stato ex art. 1357 d.lgs. n. 66/2010, segno di modulazione in favore dell’appellante. Il principio di proporzionalità, anche dopo la codificazione comunitaria, non consente al giudice di sostituirsi alle scelte amministrative. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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