Sospensione R.C. auto oltre dieci mesi e riattivazione automatica della copertura (Arbitro Assicurativo n. 784 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Allo spirare del termine massimo di dieci mesi di sospensione volontaria della polizza R.C. auto, previsto dall’art. 122-bis cod. ass. priv., la riattivazione della copertura non costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità dell’impresa, ma un effetto imposto dalla legge. La clausola contrattuale che subordina la riattivazione a un’espressa richiesta dell’assicurato conserva rilievo solo nel periodo di sospensione consentito e non può essere interpretata nel senso di consentire che la sospensione si protragga oltre il limite legale ovvero che, decorso tale termine, il contratto si risolva per la sola mancata richiesta. La disposizione si applica anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, purché ancora in corso, trattandosi di disciplina che regola situazioni giuridiche pendenti e non di applicazione retroattiva. Il contratto di assicurazione obbligatoria può cessare solo per le cause previste dalla legge o per accordo delle parti, che richiede la formalizzazione dell’intesa estintiva: lo storno unilaterale disposto dall’impresa non è idoneo a determinarne la cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, assicurato da lungo tempo con l’impresa resistente, aveva stipulato nell’aprile 2023 una polizza R.C. Moto, da ultimo sospesa l’11 giugno 2024. Nei primi giorni di aprile 2025 si recava presso la nuova agenzia per chiedere la riattivazione: secondo la sua ricostruzione l’operazione non si completava per la pretesa di procedere mediante firma elettronica, modalità da lui rifiutata. Chiedeva quindi l’interruzione del rapporto e il rimborso del premio non goduto, senza esito.
Il ricorrente sosteneva che la polizza non fosse mai cessata, non essendo stata sottoscritta l’appendice di annullamento né corrisposto il rimborso, e che, per effetto del limite massimo di sospensione di dieci mesi previsto dall’art. 122-bis cod. ass. priv., la copertura si fosse riattivata automaticamente l’11 aprile 2025. Chiedeva pertanto accertarsi la validità della polizza, il rilascio dell’attestato di rischio, l’illegittimità della richiesta di firma elettronica e il risarcimento del danno. L’impresa e l’intermediario contestavano la ricostruzione, eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difformità rispetto al reclamo e deducevano lo storno del contratto con effetto dall’11 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’art. 8, comma 3, del Decreto n. 215/2024 impone la corrispondenza tra ricorso e reclamo, ma tale verifica non si esaurisce nel confronto formale con l’atto iniziale: rileva il contenuto complessivo dell’interlocuzione, quando costituisca prosecuzione della medesima contestazione. Nella specie le risposte dell’impresa avevano già affrontato la durata delle sospensioni e la mancata maturazione dell’attestato, cosicché la domanda non introduceva una controversia nuova.
Nel merito, sono prive di fondamento le domande sull’illegittimità della firma elettronica e sul risarcimento. Dalla documentazione non emerge che l’adesione alla firma elettronica avanzata costituisse l’unica modalità consentita: la stessa impresa riconosceva la possibilità della sottoscrizione autografa e le comunicazioni interne distinguono le due ipotesi. L’aver prospettato in concreto la sola procedura elettronica integra al più una criticità operativa, non una condizione contrattuale generale, e difetta comunque la prova di un danno riconducibile alla sola richiesta.
È invece fondata la domanda sulla riattivazione. Preliminarmente il Collegio affronta l’applicazione intertemporale dell’art. 122-bis cod. ass. priv., introdotto dal D. Lgs. n. 184/2023 ed entrato in vigore il 23 dicembre 2023: la norma si applica anche ai contratti stipulati prima, purché ancora in corso, perché disciplina situazioni giuridiche pendenti e non incide sul fatto generatore del rapporto, secondo il principio espresso da Cass. civ., sez. III, ord. 20 settembre 2024, n. 25323. L’ultima sospensione, richiesta l’11 giugno 2024, era già soggetta alla nuova disciplina.
Il Collegio dà continuità all’orientamento della Decisione AAS n. 589/2026: allo spirare del termine massimo la riattivazione è atto dovuto e conseguenza automatica del raggiungimento del limite. La clausola contrattuale che subordina la riattivazione a richiesta dell’assicurato non può consentire il protrarsi della sospensione oltre il limite, né la risoluzione per la sola inerzia, altrimenti la portata precettiva della norma sarebbe vanificata.
Il contratto non si è sciolto nemmeno per la richiesta di rimborso: manca una causa legale di scioglimento e non risulta perfezionato un mutuo dissenso, poiché la volontà del ricorrente, pur incontrando l’assenso dell’impresa, richiedeva la formalizzazione dell’accordo estintivo, come riconosciuto dalla stessa resistente. Lo storno unilaterale del 14 luglio 2025, con effetto retroattivo, non è pertanto idoneo a determinare la cessazione. Computati i 61 giorni di copertura fruiti e i residui circa 304 giorni, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti dell’impresa, con obbligo di riconoscere il contratto efficace sino alla naturale scadenza e di rilasciare l’attestato di rischio.
Nota della Redazione
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