Rischi nominati e onere della prova nell’assicurazione contro il furto (Arbitro Assicurativo n. 772 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle polizze contro il furto costruite secondo il modello dei rischi nominati la garanzia individua direttamente gli eventi indennizzabili e non si limita a delimitare un rischio generico mediante clausole di esclusione. Grava pertanto sull’assicurato l’onere di provare che il sinistro è riconducibile a una delle fattispecie assicurate, quale fatto costitutivo della pretesa ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’assicuratore deve invece dimostrare i presupposti di fatto delle clausole di delimitazione del rischio, che integrano un fatto impeditivo. La qualificazione dell’evento rispetto alle fattispecie nominate è questione di sola interpretazione del contratto, da condurre secondo gli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., in buona fede e senza privare la polizza di senso effettivo.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce che l’automobile della figlia è stata oggetto di furto con scasso e che l’evento è stato denunciato all’autorità e comunicato all’impresa. Con successivi riscontri l’assicuratore ha negato la sussistenza delle condizioni di copertura e rigettato la richiesta di indennizzo. Il ricorrente ha proposto reclamo e si è rivolto anche all’IVASS; l’impresa ha confermato il diniego, sostenendo che il furto di beni custoditi all’interno di un veicolo non rientri tra le fattispecie coperte.
Il ricorrente contesta che manchi una specifica clausola di esclusione applicabile e che il diniego sia motivato in modo generico, in violazione dei criteri del Regolamento IVASS n. 24/2008. Chiede in via principale l’accertamento dell’illegittimità del diniego e la condanna alla liquidazione dell’indennizzo, in subordine un invito a formulare una proposta conciliativa. L’impresa chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura della garanzia. Il modulo di polizza individua espressamente le fattispecie indennizzabili — scippo, rapina, furto conseguente a infortunio o improvviso malore, furto con destrezza — e opera quindi secondo il modello dei rischi nominati. L’art. 1.1 elenca gli eventi coperti, l’art. 2 le esclusioni. Il diniego dell’impresa non si fonda però su una causa di esclusione, bensì sulla contestata riconducibilità del fatto storico a una delle fattispecie assicurate.
La giurisprudenza di legittimità citata conferma che stabilire se un evento sia compreso tra quelli previsti dalla polizza è questione di sola interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 25768 del 2023) e che le clausole vanno lette secondo gli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 3367 del 2020). Il Collegio richiama anche la propria recente giurisprudenza arbitrale sull’onere probatorio: all’assicurato spetta provare che l’evento rientri nei rischi inclusi, all’assicuratore i presupposti delle clausole di delimitazione del rischio (Decisioni AAS n. 448/2026 e n. 459/2026).
Applicando tale ripartizione, il Collegio rileva che il ricorrente non ha addotto elementi utili a ricondurre il furto all’ipotesi di furto con destrezza. Il sinistro si è infatti verificato quando l’autovettura era parcheggiata incustodita sulla pubblica via, con la modalità dello scasso o dell’effrazione, non riconducibile alle fattispecie nominate. Il ricorrente omette inoltre di indicare l’importo richiesto, circostanza che incide sull’individuazione del petitum, come già affermato in Decisione AAS n. 490/2026: la minore formalità del procedimento arbitrale non esime dall’individuare o rendere individuabile il contenuto della pretesa.
Il Collegio conclude che il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio cui è tenuto e non accoglie le doglianze. Il ricorso è quindi respinto nel merito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 1369 c.c. – Espressioni con più sensi
- Art. 1370 c.c. – Interpretazione contro l'autore della clausola
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova