Sospensione dei ricoveri Covid e legittimità delle misure regionali sulle strutture private (TAR Lombardia n. 3603 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le misure con cui la regione sospende o riduce i ricoveri programmati non urgenti, ai sensi dell’art. 5-sexies d.l. n. 18/2020, possono incidere anche sulle strutture sanitarie private e sui posti letto non accreditati né contrattualizzati con il servizio sanitario nazionale. La norma attribuisce infatti alle regioni il potere di rimodulare le attività differibili per impiegare il personale sanitario, pubblico e privato, nella gestione dell’emergenza. Il riferimento alla libera professione intramuraria opera in senso estensivo e non restrittivo. Tali provvedimenti non integrano requisizioni ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 18/2020, ma ablazioni personali incidenti sull’attività dei gestori. Il venir meno dello stato emergenziale determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura ospedaliera privata accreditata con il servizio sanitario regionale. Nel corso dell’autunno 2020, a fronte dell’aggravarsi della pandemia da SARS-CoV-2, la Direzione generale welfare della Regione Lombardia ha disposto con tre note la sospensione dei ricoveri programmati nelle strutture private non “HUB” e la loro riduzione nelle strutture “HUB”, comprensiva dei posti letto non a contratto e non impiegati per prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
La ricorrente ha impugnato tali atti, deducendo eccesso di potere, violazione dell’art. 5-quinquies e dell’art. 5-sexies d.l. n. 18/2020, incompetenza e difetto dei presupposti in materia di requisizioni, violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 41 Cost., oltre alla mancata corresponsione di indennizzo. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per tardiva impugnazione della D.G.R. n. XI/3264/2020 e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: le note impugnate hanno esaurito la propria efficacia con la cessazione dello stato emergenziale, proclamato il 31 gennaio 2020 e terminato il 31 marzo 2022. La stessa norma attributiva del potere, l’art. 5-sexies d.l. n. 18/2020, ha vigenza provvisoria e inscindibilmente connessa alla gestione dell’emergenza. La ricorrente non potrebbe quindi ritrarre alcun vantaggio concreto dall’annullamento.
Quanto all’interesse economico dedotto, il Tribunale lo ha ritenuto estraneo al thema decidendum. Il ristoro del vulnus patrimoniale è stato oggetto di distinti provvedimenti regionali, divenuti inoppugnabili, che hanno riconosciuto alla struttura contributi e incrementi tariffari per l’anno 2020. Le questioni prettamente economiche esulano dunque dai profili effettuali della potestà esercitata.
Nel merito, il Collegio ha escluso che le misure dovessero circoscriversi ai soli posti letto accreditati e contrattualizzati. La finalità di indirizzare all’emergenza il personale sanitario, tanto delle strutture pubbliche quanto di quelle private, comporta che l’effetto inibitorio possa colpire gli operatori privati senza limitazioni. Il richiamo alla libera professione intramuraria è operato a scopo estensivo, per chiarire che la sospensione può interessare anche l’attività in solvenza. Se è inibita l’intramoenia nei nosocomi pubblici, non si vede perché potrebbe proseguire la medesima attività nelle strutture private.
Le doglianze sull’art. 6 d.l. n. 18/2020 sono state respinte: le misure non integrano requisizioni di presidi sanitari, ma riorientamento dell’attività dei gestori, con provvedimenti ablatori personali e non reali. Quanto alla D.G.R. n. XI/3264/2020, essa radica su una diversa base normativa, l’art. 2 d.l. n. 34/2020, espressiva di un potere programmatorio distinto da quello contingente. Le note impugnate costituiscono diretto precipitato dell’art. 5-sexies, per la cui attuazione non è richiesta alcuna intermediazione pianificatoria. In emergenza assume massima portata il principio rebus sic stantibus.
Infine, le censure sulla compromissione della libertà di iniziativa economica sono state disattese: le limitazioni trovano puntuale base nella legge, conformemente all’art. 41 Cost., e non risultano sproporzionate di fronte al nuovo picco autunnale in una regione duramente segnata dall’esperienza primaverile. Il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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