Diploma di laurea vecchio ordinamento valutabile come titolo aggiuntivo (TAR Puglia n. 1189 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, in parte qua, l’art. 7 del bando di concorso nella parte in cui esclude dalla valutazione dei titoli aggiuntivi il diploma di laurea del vecchio ordinamento quando sia stato utilizzato per l’ammissione alla procedura. Il diploma di laurea e la laurea magistrale, articolati su un percorso quadriennale o quinquennale a ciclo unico, costituiscono un titolo superiore rispetto alla laurea triennale sufficiente per partecipare. Negarne la valutazione determina un’illogica disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli oggettivamente diversi. L’illegittimo impedimento dichiarativo preclude l’operatività del principio di autoresponsabilità. Il ricorso incidentale proposto dal controinteressato è inammissibile quando sia stato omesso l’invio dell’atto a un controinteressato effettivo in posizione poziore.
Il Fatto
La ricorrente principale ha partecipato al concorso indetto dalla Regione per la copertura di nove posti di categoria D, profilo di specialista amministrativo, ambito “Gestione affari legali”. Era in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento in Economia e commercio, titolo equipollente a quelli richiesti per l’ammissione. Nella domanda non ha indicato alcun titolo aggiuntivo, non potendo ripetere il medesimo titolo già speso per partecipare.
Approvata la graduatoria definitiva, la candidata si è collocata al posto n. 139 con punti 23,25. Le successive rettifiche non ne hanno mutato la posizione. Ha quindi impugnato la graduatoria e, ove occorra, l’art. 7 del bando, chiedendo il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti. Un’altra candidata, collocata al posto n. 72, ha proposto ricorso incidentale per la medesima attribuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della Sezione su analoghe censure e vi dà continuità. Il bando prevedeva, ai fini dell’ammissione, alternativamente la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea del vecchio ordinamento. Quanto ai titoli ulteriori, riconosceva 1,5 punti per la laurea diversa da quella utilizzata per l’ammissione, escludendo però le lauree propedeutiche.
Secondo il Tribunale la previsione è illegittima. Il diploma di laurea e la laurea magistrale sono titoli superiori rispetto alla laurea triennale necessaria per partecipare. Attribuire il punteggio solo ai possessori di lauree di primo e secondo livello, e non anche ai titolari del diploma del vecchio ordinamento, integra una disparità di trattamento illogica e discriminatoria. La diversità dei percorsi emerge dagli stessi obiettivi fissati dall’art. 3 del d.M. n. 270/2004: formazione generale per il corso triennale, formazione avanzata per quello magistrale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa favorevole e ne condivide le conclusioni. Il titolo aggiuntivo va riconosciuto anche a chi possiede la laurea quadriennale del vecchio ordinamento, oggettivamente diversa da quella minima richiesta. Non si può invocare il principio di autoresponsabilità dichiarativa: il bando non consentiva di far valere quel titolo come ulteriore, sicché l’impedimento è ascrivibile alla lex specialis e non alla condotta del candidato.
Il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, è dunque accolto: annullati l’art. 7 del bando in parte qua, la graduatoria nelle sue successive rettifiche e i verbali di valutazione dei titoli nella parte in cui non tengono conto del titolo posseduto. Riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, con salvezza delle determinazioni consequenziali dell’Amministrazione. Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti, che contestano la graduatoria.
Il ricorso incidentale è invece inammissibile. La notifica a mezzo posta elettronica certificata non ha consentito l’invio dell’atto a una controinteressata effettiva, collocata in posizione poziore rispetto alla ricorrente incidentale. La richiesta di notifica per pubblici proclami non sana il vizio: essa presuppone un ricorso ammissibile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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