Delega dei poteri espropriativi e avviso ex art 42 bis non impugnabili (TAR Lombardia n. 1899 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui il comune delega al concessionario del pubblico servizio l’esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, e la correlata richiesta di delega hanno natura endoprocedimentale e non sono autonomamente impugnabili, non incidendo direttamente sulla sfera giuridica del proprietario. Nel procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, semplificato nella struttura e complesso negli effetti, l’unico atto lesivo è il provvedimento che costituisce coattivamente la servitù, mentre il pregiudizio anteriore resta meramente eventuale. È parimenti inammissibile l’impugnazione dell’avviso di avvio del procedimento, salvo che sia concretamente idoneo ad arrecare una lesione immediata e diretta. Il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità contenuto nell’atto di delega è inconferente, perché la fattispecie rimediale prescinde da tale adempimento.

Il Fatto

La ricorrente è nuda proprietaria di un immobile milanese concesso in usufrutto, nel cui piano interrato è collocata da anni una cabina elettrica di trasformazione e i relativi cavi, in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2004 con la società poi confluita nella resistente concessionaria. Con la disdetta comunicata nel 2020, i proprietari hanno intimato la rimozione dell’impianto e la restituzione dei locali.

Non raggiunto alcun accordo per una diversa collocazione, la concessionaria ha avviato il procedimento di acquisizione sanante della servitù, previa delega dei poteri espropriativi disposta dal Comune con determinazione dirigenziale del 2023. I proprietari hanno impugnato la delega, la richiesta e l’avviso di avvio, lamentando violazione dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, mancata ponderazione degli interessi e lesione delle garanzie procedimentali. Con motivi aggiunti hanno censurato la sequenza procedimentale e l’anticipata dichiarazione di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare delle resistenti e dichiara inammissibili, per difetto di interesse, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Gli atti impugnati hanno contenuto meramente endoprocedimentale e sono privi di effetti lesivi immediati.

Il Tribunale richiama la propria recente pronuncia TAR Lombardia, Sez. IV, n. 964 del 29.03.2024, resa su vicenda analoga, e ne conferma le conclusioni. Con la determinazione impugnata l’ente locale si è limitato a trasferire i poteri espropriativi di cui è titolare ai sensi dell’art. 52 sexies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001, in base all’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, che consente la delega quando l’opera va realizzata da un concessionario.

L’atto incide sui rapporti tra amministrazione e concessionaria e non sulla posizione della ricorrente, che resta nella medesima condizione giuridica e fattuale. La delega rimette alla concessionaria, «valutati gli interessi in conflitto», l’emanazione del provvedimento costitutivo della servitù coattiva: solo questo invera il pregiudizio.

La fattispecie è un procedimento ablativo sui generis, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2020 descrive come caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura e complesso negli effetti, volto a porre fine allo stato di illegalità. In assenza del provvedimento finale il pregiudizio resta meramente eventuale, potendo la concessionaria non esercitare i poteri delegati.

Il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma 1, lett. b), è inconferente: l’acquisizione sanante origina da un preesistente illegittimo utilizzo del fondo e prescinde da tale adempimento, proprio della fisiologia espropriativa. La funzione rimediale è confermata dal richiamo a Corte cost. n. 71/2015.

Quanto all’avviso di avvio, esso non è autonomamente impugnabile, salvo che arrechi una lesione immediata e diretta, ipotesi non ricorrente: il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 5814 del 09.10.2018. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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