Sospensione del sanitario no vax: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 244 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del d.l. n. 44/2021 costituisce conseguenza del mero accertamento della mancata assunzione del vaccino. La controversia investe un diritto soggettivo — quello ad esercitare la professione — non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo, perché la sospensione opera direttamente in forza della fonte legislativa. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche quando oggetto di impugnazione sia il provvedimento con cui l’Ordine professionale dà atto della sospensione.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico della ASL di Teramo e iscritto all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Teramo, impugna con sei motivi l’atto con cui la ASL ha accertato la violazione dell’obbligo vaccinale, la delibera con cui l’Ordine lo ha sospeso dall’esercizio della professione dandone pubblicità sull’Albo degli iscritti, oltre alle annotazioni e alle comunicazioni conseguenti.

Resistono al ricorso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e la ASL di Teramo. Quest’ultima eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità per omessa impugnazione della deliberazione del direttore generale, qualificata come atto conclusivo del procedimento. All’udienza pubblica la causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata, assorbendo ogni altro profilo. Il ragionamento muove dalla natura della misura: la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie conseguente alla mancata sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria è effetto del mero accertamento della mancata assunzione del vaccino, non di una valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Su tali presupposti il Collegio richiama la Corte costituzionale, sentenza del 9 febbraio 2023 n. 16, che, nel dichiarare inammissibili le questioni sollevate su analoga questione dal T.A.R. Lombardia con ordinanza n. 22 del 2022, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. La Consulta osserva che le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno confermato la giurisdizione ordinaria proprio in relazione all’impugnazione, da parte di un fisioterapista libero professionista, del provvedimento con cui l’Ordine territoriale lo aveva sospeso per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale.

Il principio accolto è che appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo — nella specie quello ad esercitare la professione sanitaria — non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo. Lo svolgimento dell’attività libero professionale viene sospeso temporaneamente in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che pone la vaccinazione quale requisito per l’esercizio della stessa.

Il Collegio dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini dell’art. 11 del codice del processo amministrativo. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese processuali. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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