Esecuzione e sostenibilità finanziaria, annullato il provvedimento commissariale (TAR Sicilia n. 2222 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza, il commissario ad acta è tenuto a dare esecuzione al giudicato contemperando l’interesse del creditore con le esigenze di stabilità finanziaria dell’ente, ma tale bilanciamento presuppone la piena e documentata collaborazione degli uffici comunali, ai quali spetta fornire ogni informazione utile alla definizione di un piano di rientro sostenibile. Il provvedimento commissariale che imponga il pagamento immediato senza adeguata istruttoria e senza considerare l’impatto sull’equilibrio di bilancio e sull’erogazione dei servizi pubblici è annullabile. La richiesta di fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), cod. proc. amm., se formulata con semplice memoria non notificata, è inammissibile per difetto della forma prescritta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1123/2020. Il commissario ad acta, con atto del 9 febbraio 2025, ha disposto il pagamento immediato in favore dei creditori dell’importo di oltre un milione di euro.
Il Comune ha proposto reclamo, deducendo la scadenza del mandato del commissario, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’assenza di considerazione delle conseguenze finanziarie e organizzative dell’immediato pagamento. Il commissario ha replicato richiamando la mancata collaborazione degli uffici comunali e le criticità di bilancio evidenziate dalla Corte dei Conti. I ricorrenti hanno chiesto il rigetto del reclamo e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, quarto comma, lettera e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la richiesta cautelare, accolta con ordinanza n. 135 del 14 aprile 2025. In quella sede ha ritenuto necessario verificare il concreto impatto dell’onere sull’equilibrio finanziario dell’ente e sulla corretta erogazione dei servizi, valorizzando l’apertura dello stesso commissario verso un adempimento articolato in tranches predeterminate.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, dopo la cautelare, il commissario ha convocato un tavolo tecnico e che è in corso un’analisi congiunta con gli organi comunali, finalizzata a portare ad esecuzione la sentenza compatibilmente con le esigenze di stabilità finanziaria. Tale sviluppo dei fatti conferma la valutazione già espressa e impone il formale annullamento del provvedimento reclamato, ormai superato dalle successive interlocuzioni.
La Corte ha poi esaminato la domanda di fissazione di una somma di denaro. L’istanza è stata ritenuta inammissibile perché proposta mediante semplice memoria non notificata, in difetto della forma prescritta dalla norma processuale richiamata.
Le spese della fase sono state compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiari circostanze della fattispecie e della condotta collaborativa sopravvenuta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.