Sospensione sine die del procedimento per stazione radio base illegittima (TAR Liguria n. 876 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione del programma annuale di sviluppo reti prescritta dal piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni non costituisce obbligo a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione, ma semplice onere dell’operatore: ove l’impianto sia già indicato nel programma e l’area ricada tra le localizzazioni consentite, il Comune è vincolato ad accettare l’istanza. La pretesa di subordinare la procedibilità dell’istanza alla elaborazione di contenuti aggiuntivi integra un inutile aggravio procedimentale rispetto alla procedura tipizzata dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003. La co-ubicazione ex art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003 può essere imposta solo su infrastrutture già esistenti e autorizzate, con motivazione che espliciti le finalità tassative di tutela ambientale, sanitaria o urbanistica. È illegittima la sospensione sine die del procedimento che oneri l’operatore della prova di un fatto negativo e si riferisca a un impianto di prossima realizzazione.
Il Fatto
Una società operatrice di rete mobile ha impugnato le note con cui il Comune ha sospeso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, motivando con la mancata produzione del programma annuale di sviluppo reti per gli anni 2023 e 2024 e con l’omessa dimostrazione dell’impossibilità di accorpare l’impianto su una struttura di prossima realizzazione di altro operatore. L’impugnazione è estesa alle norme tecniche del piano comunale.
La società aveva trasmesso i piani di sviluppo contenenti la localizzazione del sito e aveva ottenuto il parere favorevole dell’ARPA regionale sul rispetto dei limiti di emissione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita natura meramente confermativa dell’ultima nota rispetto alla precedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: la prima nota si configura come richiesta interlocutoria di documentazione integrativa, effettuabile una sola volta ai sensi dell’art. 44, comma 6, del D.Lgs. n. 259/2003; la seconda integra un vero atto soprassessorio, ossia un rifiuto a provvedere allo stato degli atti, insuscettibile di qualificarsi come confermativo.
Quanto al piano di sviluppo, la procedura autorizzativa è tipizzata dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, che richiede il solo progetto dell’impianto e non un piano preventivo. La prescrizione dell’art. 9 del POST non può dunque integrare un obbligo a pena di inammissibilità, pena la sua illegittimità per violazione della norma statale, ma funziona come valutazione preliminare e onere per l’operatore.
Poiché l’impianto era già indicato nei piani e l’area ricadeva tra le localizzazioni consentite, il Comune era vincolato all’accettazione. La richiesta di nuovi contenuti aggiuntivi esorbita dal contenuto precettivo della norma regolamentare e aggrava la procedura tipizzata.
Sulla co-ubicazione, l’art. 50 del D.Lgs. n. 259/2003 consente di imporre la condivisione solo alle imprese già insediate, ossia che hanno acquisito il diritto di installare strutture, e solo previa consultazione pubblica e in aree specifiche. L’istituto opera come extrema ratio: il Comune deve valutare la facoltà di imporre l’insediamento su impianto esistente prima di negare l’autorizzazione per ragioni ambientali, sanitarie o urbanistiche.
Ne deriva l’illegittimità della pretesa di condizionare la procedibilità alla dimostrazione dell’impossibilità di accorpamento su struttura di prossima realizzazione: si onera l’operatore di una probatio diabolica e si riferisce l’istituto a un impianto non esistente e di incerta autorizzazione. Il ricorso è accolto e gli atti annullati, dovendo il Comune provvedere allo stato degli atti sulla base della cartografia del POST. Spese compensate.
Nota della Redazione
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