Niente silenzio assenso sul nulla osta paesaggistico postumo in sanatoria (TAR Sicilia n. 2425 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso non si forma sul nulla osta paesaggistico richiesto a sanatoria di opere già abusivamente realizzate. La disciplina regionale sul silenzio assenso si riferisce alle sole autorizzazioni ad eseguire opere future e non è suscettibile di applicazione analogica ai titoli abilitativi in sanatoria. L’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, escludendo il silenzio assenso dai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, si applica in ambito regionale anche a fronte dell’omessa esclusione nella legge regionale. Il procedimento di condono conosce il silenzio-inadempimento e non il silenzio assenso. In materia di vincoli paesaggistici la sanatoria è quindi preclusa quando l’opera abbia comportato nuovi volumi o superfici. L’art. 17-bis legge n. 241/1990 non si applica ai rapporti procedimentali di tipo verticale tra privato e Soprintendenza.

Il Fatto

I ricorrenti, subentrati nella titolarità di un immobile per decesso del dante causa, avevano presentato al Comune istanza di sanatoria edilizia ex art. 32 legge n. 326/2003 per un fabbricato ad uso abitativo realizzato abusivamente nel febbraio 2001 sull’Isola, in area ricadente nel Piano Paesistico delle Isole Eolie. Il Comune aveva prescritto il nulla osta della Soprintendenza.

La Soprintendenza, dopo oltre un quinquennio di silenzio, ha rigettato la pratica con ingiunzione di rimessione in pristino, richiamando la circolare n. 2/2022 e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022. Il Comune ha quindi respinto l’istanza di condono richiamando il solo parere negativo soprintendentizio. I ricorrenti hanno impugnato entrambi gli atti, deducendo la maturazione del silenzio assenso, l’indifferenza della pronuncia costituzionale, il dovere di astensione fino al nuovo P.R.G. e l’invalidità derivata del diniego comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo esclude che il silenzio assenso si sia formato. L’art. 46 legge reg. Sic. n. 17/2004, nel disciplinare il silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche, si riferiva espressamente alle “autorizzazioni ad eseguire opere”: si tratta di normativa speciale, insuscettibile di applicazione analogica alle opere già abusive. Il silenzio non poteva quindi riguardare il nulla osta postumo in sanatoria.

Quanto alla pretesa reviviscenza dell’art. 46 dopo l’abrogazione della legge reg. n. 10/1991, il TAR ritiene che l’art. 29 legge reg. n. 7/2019, letto in conformità alla Corte cost. n. 155/2021, non riammetta il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica. L’omessa esclusione regionale è colmata dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, di immediata applicazione. Il Collegio richiama anche la Corte cost. n. 160/2021 sul rapporto di continenza tra paesaggio e ambiente.

Il TAR valorizza inoltre la specialità del procedimento di condono: l’art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003 richiama gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, che contemplano il silenzio-rifiuto e non il silenzio assenso. Caduta la premessa del tacito assenso, diventa infondato il secondo motivo sull’indifferenza della sentenza costituzionale.

Il terzo motivo è respinto nel merito. Le opere rientrano nella tipologia 1, sono state ultimate nel febbraio 2001, dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico, e comportano ampliamento di superficie e volume. Per costante giurisprudenza, richiamata con Cons. Stato n. 1214/2025, in area vincolata il condono è ammesso solo per opere minori senza aumento di superficie e volume: è irrilevante che il vincolo sia relativo. La Soprintendenza non doveva quindi attendere il nuovo P.R.G.

Il Collegio esclude infine l’applicabilità dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, trattandosi di rapporto verticale tra privato e Soprintendenza e di procedimento speciale. L’infondatezza dell’atto presupposto travolge l’invalidità derivata del diniego comunale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *