Sostegno scolastico e disabilità grave: illegittima la riduzione oraria non motivata (TAR Lombardia n. 160 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità grave, riconducibile agli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., costituisce diritto fondamentale e impone all’amministrazione di apprestare un nucleo indefettibile di garanzie, fino alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quelle di frequenza. Il dirigente scolastico può assegnare un monte ore inferiore solo sulla base di una motivazione particolarmente approfondita, che tenga conto dell’età dello studente, degli obiettivi scolastici e delle finalità inclusive del PEI, restando irrilevanti le esigenze di contenimento della spesa. La proposta quantificativa del GLO è adempimento previsto ex lege come indefettibile: il provvedimento di rideterminazione adottato senza il suo coinvolgimento è viziato da incompetenza. La sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento non preclude la declaratoria di illegittimità degli atti, ai fini di una successiva azione risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un alunno di quattro anni affetto da Sindrome di Down e riconosciuto in condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugna la quantificazione del sostegno didattico disposta dall’istituto scolastico per l’anno 2022/2023 nella misura di 14 ore e 45 minuti settimanali, a fronte delle 25 ore richieste in sede di GLO.
Con ordinanza cautelare n. 62/2023 il TAR dispone un riesame; l’amministrazione conferma il monte ore con determinazione prot. n. 0000910 del 06.03.2023, impugnata con motivi aggiunti. Respinta la nuova istanza cautelare, il Consiglio di Stato accoglie l’appello e prescrive l’assegnazione di ulteriori 9 ore e 15 minuti. Nelle more la ricorrente dichiara di non avere più interesse all’annullamento, ma di voler conseguire la declaratoria di illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene ammissibile la prosecuzione del giudizio. La dichiarazione resa in memoria ex art. 73 cod. proc. amm. è conforme all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e alle coordinate dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022: non occorre specificare i presupposti della domanda risarcitoria né proporla nello stesso giudizio.
Nel merito, la determinazione delle ore di sostegno muove dagli artt. 12 e 13 legge n. 104/1992 e dall’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017, che affida al GLO la proposta di quantificazione. La Corte richiama Corte cost. n. 80/2010 e Corte cost. n. 275/2016: le posizioni degli alunni disabili prevalgono sulle esigenze finanziarie e il potere discrezionale del legislatore trova un limite invalicabile nel nucleo indefettibile di garanzie. Richiama altresì Cons. Stato n. 704/2015 e Cons. Stato n. 2698/2017, secondo cui non è illegittimo un intervento minore, purché motivato dall’analisi accurata della situazione specifica.
Nel caso concreto il PEI e il provvedimento di assegnazione risultano carenti di idonea motivazione. La condizione di handicap grave imponeva di verificare la presenza di una motivazione idonea a sorreggere la deroga al rapporto tendenziale di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza; solo una motivazione approfondita, rapportata all’età e agli obiettivi del PEI, avrebbe legittimato un monte ore inferiore alla totalità dell’orario. L’assenza di tale iter si scontra con il nucleo di garanzie del disabile grave.
Il ricorso per motivi aggiunti è parimenti fondato. La rideterminazione è stata eseguita sulla base di una mera ricognizione documentale, senza alcuna rinnovata valutazione e senza coinvolgere il GLO, la cui proposta era indefettibile. Il provvedimento è pertanto viziato da incompetenza. Il TAR dichiara l’illegittimità degli atti impugnati e condanna l’amministrazione alle spese, liquidate in 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
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