Sostegno scolastico parametrato al fabbisogno effettivo e all’orario di frequenza (TAR Campania n. 5122 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno in favore dell’alunno con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 deve essere determinata sull’effettivo fabbisogno del minore, quale risulta dal P.E.I. e dal profilo dinamico funzionale, e non sul solo orario base della classe. È pertanto immotivata, e va annullata, l’attribuzione di un monte ore inferiore all’intero orario di frequenza quando gli atti di programmazione attestino la necessità della copertura integrale. Il diritto al sostegno adeguato non si traduce tuttavia in una condanna dell’amministrazione a garantire le stesse ore per gli anni scolastici successivi: la determinazione va rinnovata annualmente, in base alla concreta rilevazione dei bisogni.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di rappresentante legale del figlio minore, impugnava la nota con cui il Dirigente scolastico dell’istituto frequentato dal figlio attestava, per l’anno scolastico 2024/2025, l’assegnazione di 18 ore di sostegno su 40 ore di frequenza settimanale. Deduceva la situazione di disabilità grave del minore e censurava, insieme al P.E.I., la parte in cui individuava un fabbisogno di 30 ore, chiedendo l’accertamento del diritto all’insegnante specializzato per l’intero orario di frequenza e per tutto il percorso di studio.

Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 2376 del 21 novembre 2024, accoglieva l’istanza, rilevando il difetto di motivazione e l’incoerenza tra il P.E.I. e le ore effettivamente assegnate, e fissava l’udienza di merito. In vista dell’udienza la ricorrente rappresentava che, dopo l’ordinanza, l’amministrazione aveva assegnato l’insegnante per l’intero orario, ma solo fino alla data dell’udienza stessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha riconosciuto le 18 ore senza alcuna motivazione e senza considerare l’effettivo fabbisogno del minore, che costituisce l’elemento fondante dell’assegnazione, richiamando i precedenti TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 2188 del 2024, n. 778 del 2024 e n. 986 del 2023, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 4341 del 2017. Il Collegio stigmatizza la prassi di attendere le decisioni giudiziali per assicurare il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio, con aggravio del contenzioso e dei relativi oneri.

Parimenti immotivata è l’attribuzione delle sole 30 ore contenuta nel P.E.I., posto che la frequenza del minore corrisponde a 40 ore settimanali e che dagli atti emerge la necessità della copertura integrale dell’orario. Il Tribunale richiama integralmente l’ordinanza cautelare e accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non attribuiscono il sostegno per l’intero orario di frequenza.

Viene invece respinta la domanda di assegnazione dell’insegnante per gli anni successivi. Conformemente ai precedenti della Sezione (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6366 del 2020, n. 5823 del 2020, n. 5735 del 2020) e a Cons. Stato, Sez. VI, n. 2231 del 2010, il Collegio afferma che, pur sussistendo il diritto a un numero di ore adeguato alla patologia, la determinazione spetta all’amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete, alla luce del profilo dinamico funzionale e del P.E.I.

Sul piano delle spese, il Tribunale liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario l’importo di euro 1.500,00, oltre accessori, e conferma la reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio per superamento dei limiti reddituali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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