Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sui compensi professionali (TAR Lombardia n. 2196 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato nel titolo, ma assolve alla sola funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e della legge. L’azione esecutiva presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’ente un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4337/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore, a titolo di compensi professionali, la somma complessiva di euro 550,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione a favore del difensore stesso. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 18.12.2023.

L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale chiarisce poi il perimetro del proprio intervento: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma consente soltanto il soddisfacimento di tale diritto. L’entità delle somme richieste, così come calcolata dal ricorrente, non è pertanto definitivamente vincolante per l’amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso. Non sono invece dovute le somme richieste per ogni violazione o ritardo, apparendo iniqua la loro applicazione nel caso di specie.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 474 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *