Sostegno scolastico e risarcimento per mancata assegnazione delle ore (TAR Campania n. 5776 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto del minore disabile, integra il danno ingiusto risarcibile, attesa l’inevitabile compromissione della piena integrazione scolastica. Sussiste altresì l’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana dell’amministrazione, che adotta la decisione lesiva nella consapevolezza della sua illegittimità. La carenza di organico di insegnanti di sostegno non costituisce forza maggiore e non incide sulle modalità di attuazione dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute, allo studio e all’integrazione degli alunni in situazione di handicap. Il danno non patrimoniale è liquidato equitativamente in misura parametrata ai mesi di mancata fruizione del sostegno. Va invece respinta l’azione di accertamento del diritto al sostegno cd. integrale anche per gli anni futuri, trattandosi di valutazioni dinamiche rimesse all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, riconosciuto come persona con handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnava il provvedimento con cui l’Istituto scolastico frequentato dal figlio gli assegnava diciotto ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario di frequenza di trentadue ore. La diagnosi funzionale prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità e nel verbale del G.L.O. del 26.11.2025 docenti e neuropsichiatra concordavano per l’attribuzione di trentadue ore settimanali.
Con ordinanza n. 290 del 26.01.2026 la Sezione accoglieva la domanda cautelare, ordinando il riesame del provvedimento e l’attribuzione delle ore necessarie. Nel corso del giudizio la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse sull’azione di annullamento, per essere frattanto terminato l’anno scolastico, insistendo invece per il risarcimento del danno non patrimoniale, essendo le ulteriori ore assegnate solo nel marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale qualifica l’azione di annullamento come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando il principio per cui la parte conserva sino alla decisione la piena disponibilità dell’azione e la relativa declaratoria non può essere sostituita d’ufficio dal giudice (Cons. Stato Sez. II n. 918 del 04.02.2026). Respinge poi l’azione di accertamento del diritto al sostegno integrale per gli anni futuri, trattandosi di valutazioni dinamiche da ripetersi all’inizio di ogni anno scolastico, rispetto a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Accoglie invece la domanda risarcitoria. Richiamati i propri precedenti (TAR Campania Napoli Sez. IV n. 5000/2023 e n. 2313/2024), il Collegio ribadisce che la mancata assegnazione delle ore secondo il fabbisogno concreto è già elemento idoneo a fondare il damnum iniuria datum, per le conseguenze sulla frequenza e sulla piena integrazione del minore. La medesima circostanza fonda l’elemento soggettivo, poiché la scuola ha adottato la decisione lesiva nella consapevolezza della sua illegittimità.
La mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno non vale come forza maggiore: lungi dall’assurgere a vis maior cui resisti non potest, essa non può incidere sulle modalità di attuazione concreta dei diritti costituzionalmente tutelati alla salute, allo studio e all’integrazione.
Quanto alla liquidazione, il danno è determinato equitativamente in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l’intero orario di programmazione. Il dies a quo è fissato al 15 settembre 2025, avvio dell’anno scolastico; il dies ad quem al momento dell’effettiva assegnazione delle ore in esecuzione dell’ordinanza cautelare, individuato in fase di conformazione in assenza di prova certa della data.
Le spese seguono la soccombenza, virtuale quanto all’azione improcedibile e reale quanto a quella risarcitoria. La richiesta di attribuzione in favore del difensore antistatario è ritenuta inefficace per incompatibilità con il gratuito patrocinio. Il Collegio accoglie la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, modificando la declaratoria di inammissibilità della Commissione, e liquida le spese in favore dello Stato ai sensi dell’art. 93 c.p.c., secondo il principio di cui a Cass. civ. Sez. I n. 3669 del 18.02.2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.