Trasporto pubblico locale: niente diritto al finanziamento pari all’anno base (Cons. Stato n. 9666 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le imprese affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale non vantano un diritto a ottenere, per gli anni successivi, un livello di finanziamento pari a quello riconosciuto nell’anno assunto a base di riferimento. La domanda di esatto adempimento proposta ex artt. 31 e 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è infondata quando sconta un deficit probatorio sulla necessità del ripristino del finanziamento e non dimostra che il corrispettivo effettivamente percepito sia stato inferiore ai costi sostenuti. Il mero raffronto con l’anno base non integra la prova della riduzione illegittima delle risorse, né della sua incidenza sul servizio reso.

Il Fatto

Più società gestrici del trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Veneto avevano impugnato le delibere con cui la Giunta regionale aveva ridimensionato le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di servizio, senza ridurre i servizi minimi e i relativi obblighi. Il TAR Veneto, con sentenze degli anni precedenti, aveva annullato quegli atti per un vizio procedimentale; il Consiglio di Stato, in riforma, aveva invece dichiarato inammissibili i ricorsi, individuando nell’azione di esatto adempimento lo strumento per rendere coercibili i doveri dell’amministrazione.

Le stesse società hanno quindi agito ex artt. 31 e 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo regionale di copertura integrale degli oneri per i servizi minimi programmati negli anni 2011 e 2012 e la condanna al rilascio di un provvedimento di riconoscimento dei maggiori finanziamenti. Il TAR Veneto ha accolto la domanda, condannando la Regione a stanziare un finanziamento ulteriore. Contro questa statuizione è proposto l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria, per la sua attitudine a definire l’intero giudizio, il gruppo di censure sulla infondatezza della domanda. La Regione ha dedotto l’insussistenza di alcun titolo che fondi il diritto delle gestrici a ottenere, nel 2011 e nel 2012, lo stesso livello di finanziamento del 2010, e il concreto ottenimento, in quegli anni, di finanziamenti maggiori. Le censure sono ritenute fondate.

Il percorso argomentativo richiama la precedente pronuncia di rigetto della Sezione. In quella sede si era affermato che il difetto di interesse dei ricorrenti derivava dalla circostanza che i provvedimenti impugnati erano meramente applicativi delle norme legislative di bilancio e che, a fronte dei minori finanziamenti, si riscontravano minori percorrenze, senza che fossero dedotte situazioni di insolvenza. Si era inoltre rimarcata la sostanziale indeterminatezza dei ricorsi e il deficit probatorio di fondo: non risultava quantificato l’esatto importo al quale ciascun soggetto avrebbe avuto diritto, e la pretesa di ripristino del finanziamento pari a quello dell’anno base restava una mera petizione di principio.

Nel giudizio odierno non sono emersi elementi fattuali idonei a confutare quanto già accertato. La domanda delle appellate sconta quindi un ineliminabile profilo di incertezza sulla necessità del ripristino dell’importo accordato nel 2010 o nel 2011. A ciò si aggiunge la tavola sinottica prodotta dalla Regione e non smentita in termini specifici: tutte le imprese, per il 2011 e il 2012, hanno ricevuto un corrispettivo unitario per chilometro superiore a quello del 2010, con la sola eccezione di una società per il servizio extraurbano di una provincia. L’oscillazione, pari a tre centesimi, è ritenuta fisiologica nel quadro dei rapporti tra le parti, e non vi è prova che il corrispettivo sia stato inferiore alle spese sostenute.

In difetto del diritto a ottenere lo stesso livello di finanziamento dell’anno base e in assenza di prova dell’ottenimento di importi inferiori, la domanda era infondata e andava rigettata. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiare natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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