Sostegno scolastico e sopravvenuto difetto di interesse per fine anno scolastico (TAR Campania n. 4997 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il PEI che assegna ore di sostegno ritenute insufficienti rispetto alle necessità dell’alunno con handicap in condizione di gravità è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la conclusione dell’anno scolastico cui l’atto si riferisce rende la decisione inutile per la sfera giuridica del ricorrente. Alla declaratoria di improcedibilità consegue, in applicazione dei principi della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione alle spese quando il ricorso abbia avuto efficacia causale sull’attribuzione delle ore richieste. La declaratoria opera ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
I genitori di un alunno minore, riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnavano il PEI adottato in data 20 ottobre 2023 e il correlato verbale del GLO, nella parte in cui disponevano 18 ore di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore. Deducevano l’inadeguatezza della quantificazione rispetto alle certificazioni mediche e chiedevano l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno specializzato per l’intero orario.
La Sezione, con ordinanza cautelare n. 2231 del 30 novembre 2023, rilevato il fumus boni iuris limitatamente al dovere di riesame, ordinava all’amministrazione di rideterminarsi e, in via interinale, di assegnare le ore sufficienti secondo quanto indicato dal GLO. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 nessuno compariva per i ricorrenti, che depositavano istanza di passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un profilo di improcedibilità derivante dalla conclusione dell’anno scolastico cui il gravame è riferito. Esso rende il ricorso inidoneo a produrre alcun vantaggio per la sfera giuridica dei ricorrenti, poiché l’atto impugnato esaurisce la propria efficacia nel periodo scolastico considerato.
A questo profilo si aggiunge il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., desunto dalla stessa istanza di passaggio in decisione depositata il 17 marzo 2024. In tale atto la difesa dei ricorrenti rappresentava che la famiglia aveva comunicato l’integrazione delle ore di sostegno. Da ciò il Collegio desume che l’attribuzione delle ore richieste, avvenuta in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 2231/2023, ha determinato la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel merito.
Sul versante delle spese, il Tribunale applica i principi della soccombenza virtuale. Il ricorso, notificato il 29 ottobre 2023 e depositato il 30 ottobre 2023, ha avuto efficacia causale sull’attribuzione delle ulteriori ore richieste. Le spese sono pertanto riconosciute ai ricorrenti e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con conferma dell’assetto cautelare e regolazione delle spese secondo il criterio dell’esito virtuale della lite.
Nota della Redazione
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