Accesso agli atti su concessioni idroelettriche: difetto di interesse e richiesta sproporzionata (TAR Trentino-Alto Adige n. 195 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera intenzione di partecipare a una futura procedura competitiva non integra l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 per l’esercizio dell’accesso documentale, restando il richiedente un terzo rispetto agli atti. È inammissibile la domanda di accesso che investa un numero elevatissimo e indefinito di documenti, perché impone all’amministrazione un’attività di ricerca e selezione eccedente il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. L’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato come surrogato dell’accesso documentale a fini individuali, né l’accesso ambientale può prescindere dall’indicazione delle matrici compromesse e dalla prospettazione degli effetti negativi.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico estraneo al settore, ha chiesto alla Provincia autonoma di Bolzano l’accesso a tutti gli atti e documenti relativi a otto concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. L’istanza, articolata in modo analitico ma onnicomprensivo, mirava a ottenere concessioni e varianti, perizie, documenti VIA, dati di produzione degli ultimi trent’anni, dati ambientali e atti relativi ad aiuti pubblici.
A fondamento della richiesta la società ha rappresentato l’intenzione di partecipare alle future gare di riassegnazione, in aggregazione con altri operatori, e ha invocato l’accesso documentale, l’accesso civico generalizzato e l’accesso ambientale. La controinteressata, concessionaria uscente, si è opposta per ragioni di riservatezza; la Provincia ha differito l’accesso fino alla trasmissione del rapporto di fine concessione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il giudizio come volto all’accertamento del diritto all’accesso, e non all’annullamento dell’atto, con la conseguenza che anche argomenti non contenuti nel provvedimento impugnato possono essere esaminati.
Sul piano dell’accesso documentale, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la legittimazione spetta a chi dimostri che gli atti spieghino effetti diretti o indiretti nei suoi confronti. La posizione della ricorrente è però quella di un terzo: la documentazione non produce alcun effetto sulla sua sfera giuridica e la sola intenzione di partecipare a gare future non crea il collegamento attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Gli operatori economici, del resto, hanno accesso agli atti di gara dopo la pubblicazione, non prima; l’assunto circa l’insufficienza del futuro termine per le offerte resta un’affermazione apodittica.
La domanda è comunque inammissibile per genericità. L’accesso deve avere a oggetto documentazione individuata in modo preciso e circoscritto. Una richiesta massiva obbligherebbe l’amministrazione a un’attività di reperimento ed elaborazione inesigibile, in contrasto con il principio di proporzionalità affermato dalla Adunanza plenaria n. 10/2020. L’onere di individuare il segmento di attività grava sul richiedente.
Quanto all’accesso difensivo, la richiesta di “tutti gli atti” non consente il vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione e situazione da tutelare, come richiesto dalla Adunanza plenaria n. 4/2021.
Il Tribunale esclude poi i presupposti dell’accesso civico generalizzato, che risponde a finalità di cittadinanza attiva e non può essere piegato a un interesse egoistico. Anche l’accesso ambientale è respinto: la richiesta è generica e priva di un interesse ambientale autonomo, essendo stata formulata in via cumulativa e per le stesse finalità degli altri accessi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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